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Nel decreto ingiuntivo tassa fissa sull’atto

L’enunciazione ha carattere ricognitivo e non modificativo

L’atto di riconoscimento di debito enunciato nel ricorso per ingiunzione è soggetto all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, sempre che lo stesso abbia una mera efficacia ricognitiva e non modificativa di un rapporto obbligatorio preesistente. È questo il principio di diritto che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze ha affermato nella sentenza n. 161/3/2023 (presidente e relatore De Biase Frezza).

Nel caso di specie l’agenzia delle Entrate notificava ad una società l’avviso con il quale liquidava una maggiore imposta di registro afferente ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma. Trattandosi di rapporto soggetto a Iva, l’imposta veniva liquidata in misura fissa sull’atto enunciato dal quale derivava il rapporto e sulla somma ingiunta, mentre veniva applicata l’imposta proporzionale del 1% sull’atto di riconoscimento di debito enunciato nel decreto ingiuntivo.

Infatti, quest’ultimo atto veniva qualificato dall’ufficio quale atto di natura dichiarativa relativo «a beni o rapporti di qualsiasi natura» soggetto all’aliquota dell’1% ai sensi dell’articolo 3, Tariffa parte I, del Dpr 131/86.

Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione nella parte in cui veniva applicata l’imposta proporzionale dell’1%, affermando che l’atto enunciato rientrava fra gli «atti non aventi per oggetto prestazioni patrimoniali» di cui all’articolo 4, Tariffa parte II, Dpr 131/86 per i quali è prevista l’imposta in misura fissa.

La Cgt di primo grado di Firenze ha accolto il ricorso, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7682/2023, secondo cui la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di un debito è inquadrabile nell’articolo 4, Tariffa parte II, Dpr 131/86 (con conseguente imposta di registro dovuta in misura fissa e registrabile solo in caso di uso).

Nello specifico, secondo il collegio giudicante, questa conclusione è applicabile solamente nel caso in cui l’atto di riconoscimento del debito ha un effetto meramente ricognitivo dell’obbligazione debitoria; viceversa se all’atto di riconoscimento del debito può essere riconosciuto un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, allora l’atto assume rilevanza patrimoniale, con conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% sul valore del bene o del diritto oggetto dell’atto dichiarativo (articolo 3, Tariffa parte I, Dpr 131/1986).

Nel caso di specie, visto che l’ufficio si era limitato a qualificare l’atto enunciato come «atto di riconoscimento di debito» senza contestare alcun effetto modificativo dello stesso sul rapporto obbligatorio, l’atto enunciato doveva considerarsi meramente ricognitivo e, come tale, non assoggettabile all’imposta di registro nella misura proporzionale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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