Cerca
Close this search box.

Utili extracontabili ai soci della Srl a base ristretta: servono indizi puntuali

Non basta la presunzione: mancano prove concrete dell’effettiva percezione

La ristrettezza della compagine sociale, di per sé, non legittima il recupero a tassazione, in capo al socio, dei dividendi relativi ad utili extracontabili accertati a carico della società di capitali. È questo il principio espresso nella sentenza 1680/1/2024 della Cgt di Salerno (giudice monocratico Vasaturo).

La vicenda da cui trae origine la pronuncia prende le mosse dall’emissione di un avviso di accertamento ai fini Irpef, e relative addizionali, nei confronti del socio di una Srl a ristretta base sociale alla quale, a sua volta, erano stati accertati utili extrabilancio. In particolare, l’agenzia delle Entrate, considerando la ristrettezza della base partecipativa e la presenza di un accertamento societario, presumeva la distribuzione degli utili extracontabili, in misura proporzionale alle quote di partecipazione possedute dal socio, con il conseguente recupero a tassazione di un maggior reddito di capitale. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento eccependo, tra l’altro, l’infondatezza della pretesa, basata solo su una presunzione giurisprudenziale priva dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza e non accompagnata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l’effettiva percezione degli utili.

La Corte ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili doveva essere suffragata da validi elementi probatori, anche di matrice indiziaria, relativi alla loro effettiva percezione, diversamente tale presunzione non risultava dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. Ha ritenuto il quadro probatorio indiziario non idoneo a supportare il recupero a tassazione.

La Corte si è discostata espressamente dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità che ammette la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati, subordinandone l’operatività alla ristrettezza della compagine sociale (fatto noto) e ad un valido accertamento societario (atto presupposto). La decisione, conforme all’orientamento già espresso da altre Cgt (Cgt Reggio Emilia 50/1/2024 e Cgt Milano 2969/15/2023), risulta condivisibile, anche alla luce delle novità introdotte, in tema di onere della prova, dall’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/92, espressamente richiamato dal collegio. L’effettiva percezione degli utili è un fatto costitutivo della pretesa tributaria che deve essere dimostrato «in modo circostanziato e puntuale». Diversamente non può ritenersi assolto l’onere della prova che è stato rafforzato dall’articolo 7, comma 5-bis.

Si consolida così l’orientamento che ridimensiona l’utilizzo di ragionamenti presuntivi senza fondamenta puntuali e circostanziate, come quelli storicamente alla base degli accertamenti sui soci di società a ristretta base partecipativa.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator