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Stop al credito Irap relativo all’anno

La Cgt Palermo inibisce il recupero dell’importo maturato nel periodo

Basta l’omessa dichiarazione di una annualità in cui il credito Irap doveva essere riportato per inibire al contribuente la possibilità di recuperarlo. E questo anche se è stata presentata una dichiarazione tardiva in relazione all’annualità per la quale la stessa risultava omessa.

Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo con la sentenza n. 1809/2/2024 del 22 maggio scorso (presidente e relatore Porracciolo).

A seguito di un credito d’imposta maturato e regolarmente esposto nella dichiarazione riferita all’annualità 2015, la società ometteva di presentare la dichiarazione Irap 2018 relativa all’anno d’imposta 2017, sanando tale irregolarità con l’invio del relativo modello soltanto nell’anno 2021. Peraltro, il credito in contestazione veniva comunque indicato nei modelli dichiarativi relativi agli anni d’imposta 2016 e 2018.

Da questa situazione è scaturita la vicenda processuale che ha portato il contribuente all’impugnazione della cartella di pagamento conseguente a un controllo automatizzato con cui veniva disconosciuto il credito d’imposta Irap.

La pretesa veniva contestata adducendo che, sebbene la dichiarazione era stata presentata oltre i termini ordinari e, quindi omessa, il credito doveva comunque essere riconosciuto.

La questione su cui la Corte adita ha dovuto pronunciarsi è stata, dunque, quella di stabilire se il credito maturato in un determinato periodo d’imposta e non riportato in una delle dichiarazioni successive, poiché omesse, possa essere riconosciuto per effetto di una dichiarazione ultratardiva.

A tale quesito i giudici hanno dato risposta negativa: affinché possa essere riconosciuto il credito, è necessario che il contribuente abbia presentato la dichiarazione nei termini stabiliti dalla legge. Quindi, la presentazione del modello dichiarativo oltre il termine di 90 giorni dalla sua ordinaria scadenza deve considerarsi omessa con la conseguente impossibilità di riviviscenza del credito maturato nei precedenti periodi d’imposta, anche se indicato nel modello relativo all’anno successivo a quello dell’omissione dichiarativa.

Il tema di crediti maturati in precedenti periodi d’imposta per i quali la dichiarazione è stata omessa è alquanto dibattuto non tanto per l’Iva, dove è ormai pacifico portare in detrazione il credito Iva a patto che il contribuente dimostri l’effettività del credito, quanto ai fini delle imposte dirette.

Per queste ultime, infatti, l’orientamento giurisprudenziale è tutt’altro che univoco anche se di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13902/2023 ha aperto uno spiraglio, stabilendo che se ad essere contestati non sono i presupposti dell’esistenza del credito, quest’ultimo deve poter essere utilizzato anche in caso di omessa presentazione o di omessa indicazione dell’importo spettante nella dichiarazione annuale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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