Cerca
Close this search box.

Deduzione variabile dal 20 al 30% in base alla categoria del lavoratore

Applicazione limitata al costo dei neoassunti a tempo indeterminato nel 2024. Risparmio fiscale compreso tra 4,8% e 7,2%

Benefici tra il 4,8% e il 7,2% per il costo dei neoassunti a tempo indeterminato nel 2024. Per realizzare il risparmio fiscale occorre che, oltre alle nuove assunzioni, si verifichi un incremento del costo del personale totale rispetto al 2023.

Costo dei neoassunti

L’articolo 4 del Dlgs 216/2023 ha introdotto, limitatamente all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e in presenza di varie condizioni di accesso), una deduzione extracontabile (in aggiunta a quella del costo imputato al conto economico) dal reddito di impresa o di lavoro autonomo professionale (valida per Ires o Irpef, non per Irap) per chi assume dipendenti a tempo indeterminato.

L’incentivo è pari al 20% (30% per dipendenti di particolari categorie meritevoli) del minore importo tra questi elementi: costo sostenuto nell’esercizio 2024 per i neoassunti a tempo indeterminato (si veda il pezzo accanto per capire ciò che entra come costo deducibile); incremento del costo totale del personale iscritto a conto economico (voce B.9) – ovvero pagato per i professionisti -, nell’esercizio 2024 rispetto all’esercizio 2023.

Se l’elemento (b) è almeno pari all’elemento (a), il beneficio è pari al 4,8% del costo dei neoassunti sostenuto nel 2024 (20% x 24% di aliquota Ires), mentre sale al 7,2% (30% x 24%) per i dipendenti di categorie meritevoli.

Il ritardo nell’emanazione delle regole attuative, arrivate a fine giugno, fa sì che la detassazione sia fortemente penalizzata in partenza, dato che l’elemento (a), il costo dei neoassunti, si calcola limitatamente al periodo compreso tra data di assunzione e 31 dicembre.

Pertanto, chi ha (opportunamente) atteso le istruzioni del bonus per formalizzare le nuove assunzioni usufruirà del 20% su un costo di sei mesi, dunque dimezzato. Ad esempio, se un dipendente viene assunto il 1° luglio 2024, con un costo azienda di 45mila euro / anno, la deduzione sarà pari al 20% di 22.500 euro, con risparmio Ires di 1.080 euro, corrispondente al 2,4% del costo annuo del dipendente.

Sarebbe opportuno che la norma fosse corretta prevedendo che l’elemento (a) possa essere ragguagliato su base 12 mesi (dividendo il costo effettivo per il numero di giorni di durata nel 2024 e moltiplicando il risultato per 365), introducendo la condizione (oggi assente) di mantenere il rapporto di lavoro avviato nel 2024 per almeno 365 giorni. In alternativa, si potrebbe prolungare la superdeduzione al 2025, aggiungendo la coda di costo del neoassunto che cade in questo esercizio fino al 12esimo mese dopo l’avvio del rapporto.

Maggiorazione del 30%

Se i neoassunti appartengono alle categorie meritevoli di maggior tutela indicate in allegato al Dlgs 216/2023, il costo è maggiorato di un’ulteriore percentuale (10%) fissata dal Dm del 25 giugno.

Il meccanismo applicativo prevede due percentuali “secche”: 20% per gli ordinari e 30% (20%+10%) per le categorie meritevoli. In presenza sia di personale «ordinario» sia di persone «meritevoli» e di un incremento del costo del personale tra 2023 e 2024 inferiore al costo dei neoassunti, quest’ultimo importo (che, essendo inferiore, diventa base di calcolo del bonus) si ripartisce in modo proporzionale sulle due percentuali.

Ad esempio, una Srl ha assunto nel 2024, 20 lavoratori a tempo indeterminato, di cui cinque appartenenti alle categorie meritevoli. Il costo 2024 dei neoassunti ordinari è di 500mila euro, quello dei meritevoli di 125mila (totale 625mila). L’incremento del costo del personale 2023/2024 (voce B.9) è di 400mila euro.

La superdeduzione si calcolerà ripartendo la base agevolata (400mila) in modo proporzionale: (500mila : 625mila) = 80% (coefficiente 20%) e (125mila : 625mila) = 20% (coefficiente 30%). Sarà dunque pari a [(400mila x 80% x 20%) + (400mila x 20% x 30%)] = [64mila + 24mila] = 88mila euro.

I calcoli

Il costo su cui si applica la superdeduzione del 20% si determina in base alle voci rilevanti del conto economico. Professionisti e imprese in semplificata calcolano solo la parte effettivamente pagata. Sono esclusi i costi da stock grant iscritti in base a quanto previsto dall’Ifrs 2 e gli importi che costituiscono accantonamenti. Per gli acconti 2025, obbligo di ricalcolo del dato storico senza considerare le deduzioni maggiorate.

L’articolo 5 del Dm 24 giugno 2024 chiarisce che, per individuare le voci di costo dei neoassunti che costituiscono l’elemento (a) del calcolo della deduzione, ci si deve riferire al dato di bilancio e dunque al contenuto della voce B.9 del conto economico secondo quanto indicato nei principi contabili di riferimento. Sono dunque da conteggiare salari, oneri sociali, la quota di Tfr e di analoghi fondi di quiescenza e gli altri costi. Non vanno invece considerate, ancorché deducibili, le spese del personale che nel conto economico finiscono in voci diverse, come servizi mensa, ristoranti e alberghi per le trasferte, auto aziendali in benefit etc.

Per le società Ias adopter, sono pure irrilevanti i componenti iscritti ai sensi dello Ias 19 in voci diverse, come gli oneri finanziari e le componenti attuariali iscritte nel cosiddetto Oci. Sono inoltre irrilevanti, per espressa indicazione del Dm, il costo dei dipendenti esclusi dai calcoli degli incrementi occupazionali in quanto oggetto di cessione o trasferimento di azienda e i costi per stock option e stock grant che le società con principi contabili internazionali iscrivono ai sensi del documento Ifrs2.

Non possono essere assunti come base dell’incentivo i costi che sono rilevati in B.9 lettera a) e lettera e), ma che, in base all’Oic 31 o allo Ias 37, costituiscono meri accantonamenti per premi o altre forme di remunerazione. La quantificazione segue le regole di competenza temporale, tranne che per imprese in contabilità semplificata (articolo 66 Tuir) e professionisti che considerano gli importi effettivamente pagati (il Tfr sempre per competenza).

Per le imprese che applicano l’Ires, la superdeduzione ha una ricaduta anche sulla determinazione della soglia di deducibilità degli interessi passivi. Nel calcolo del Rol fiscale, si dovrà tenere conto (a riduzione di questo aggregato) anche della maggiorazione 20% o 30% dedotta in dichiarazione dei redditi. L’agevolazione richiede particolare attenzione riguardo agli acconti: non si potrà tenerne conto nel previsionale del 2024 e neppure nello storico 2025. In quest’ultimo caso, occorrerà ricalcolare l’importo dell’anno precedente come se la superdeduzione non fosse esistita.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator