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Forfettari, deducibili solo i contributi obbligatori

Per scontare dal reddito anche i contributi volontari o il riscatto laurea questi contribuenti devono disporre di altri redditi soggetti a Irpef

Il reddito imponibile dei contribuenti forfettari viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti uno dei coefficienti di redditività contenuto nell’allegato 4 della legge 190/2014 e differenziato in base al codice Ateco dell’attività svolta. Al risultato si applica poi l’aliquota d’imposta (del 15% o del 5%, a seconda che il contribuente abbia intrapreso una nuova attività o meno) per ottenere l’ammontare dell’imposta dovuta. Come si intuisce dalla parola stessa, questo meccanismo di forfetizzazione non ammette la deduzione dei costi poiché il reddito fiscale viene calcolato mediante l’applicazione di una percentuale a forfait prevista dalla legge. Tuttavia, l’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 riconosce la possibilità di dedurre dal reddito determinato forfettariamente i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. A titolo esemplificativo, si tratta dei contributi:

  • dovuti per l’iscrizione nella gestione Inps (artigiani, commercianti o separata);
  • dovuti per l’iscrizione a casse di previdenza professionali (ad esempio: Cassa dottori commercialisti o Cassa forense);
  • corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
  • versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

 

La precisazione del legislatore in merito ai i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge porta ad escludere la possibilità di dedurre dal reddito forfettario i contributi Inail e quelli versati volontariamente. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria:

  • i contributi versati alle forme previdenziali integrative,
  • le somme versate per il riscatto della laurea;
  • le somme versate per la ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

 

Da quanto sopra deriva che per i contribuenti forfettari, l’unica possibilità di possibilità di dedurre i contributi volontari è quella di essere titolari anche di altri redditi soggetti a Irpef.

Il recupero

Può capitare che un contribuente versi più del dovuto e che recuperi in compensazione più di quanto effettivamente spettante. In questo caso, nella risposta all’interpello 400/2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito, è necessario rettificare e recuperare a tassazione il contributo dedotto nell’anno precedente compilando il rigo LM35 del quadro L del modello Redditi Persone Fisiche. Inoltre, in base all’articolo 10 del Tuir, l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo Irpef (sempre che il contribuente abbia altri redditi). La stessa sorte spetta ai contributi previdenziali versati volontariamente, come ad esempio quelli versati alle forme previdenziali integrative; anche questi saranno deducibili ai fini Irpef, ma non ai fini del reddito forfettario. Questo effetto distorsivo mette in evidenza uno dei principali limiti dell’attuale meccanismo dell’imposta forfettaria ovvero il fatto di favorire coloro che sono percettori di più fonti reddituali (e quindi con possibilità di recuperare le eccedenze contributive) rispetto ai titolari del solo reddito forfettario.

Fonte: Il Sole 24ORE

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