Cerca
Close this search box.

Ricerca e sviluppo, doppio binario del Mimit sulla qualificazione delle attività

Distinte le attività oggetto di sanatoria (svolte nel periodo 2015-2019) da quelle successive. Ammissibili i lavori già svolti da imprese concorrenti se il risultato è inacessibile

Le Linee guida del Mimit per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica commentano l’attività di ricerca e sviluppo in due sezioni:

– nella prima con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo (dal 2020 in poi) disciplinate dall’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019;

– nella seconda con riguardo alle attività del periodo 2015-2019 (articolo 3 del Dl 145/2013), che possono essere oggetto della sanatoria la cui domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2024.

Nella prima sezione (periodi dal 2020 in poi), il focus è posto sui cinque criteri identificativi del Manuale di Frascati: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità. Per ogni criterio le Linee guida definiscono la fattispecie e introducono «considerazioni».

Ad esempio, per il criterio della novità, le considerazioni si soffermano sui seguenti punti:

 occorre che sia chiaro lo stato dell’arte di partenza in relazione agli obiettivi del progetto;

 gli sviluppi tecnologici devono essere identificati in modo chiaro, indicando lo stato di avanzamento del progetto rispetto alla situazione esistente;

 le innovazioni devono essere sostanziali;

 l’eventuale presenza di brevetti, depositati in qualunque fase di sviluppo del progetto, aiuta a definire l’attività di ricerca e sviluppo, ma l’assenza di brevetti non la pregiudica.

Di estremo interesse per le imprese (e i certificatori) operanti in settori in cui le innovazioni avvengono a ritmi particolarmente veloci e sono ampiamente diffuse, il fatto che siano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti, qualora naturalmente i risultati raggiunti da altri soggetti non siano già accessibili e disponibili.

Per il requisito della creatività, le Linee guida suggeriscono le seguenti considerazioni:

 è necessario che vi siano ostacoli di natura tecnica, scientifica o tecnologica;

 è importante dimostrare come il team di tecnici ed esperti si sia adoperato per superare gli ostacoli;

 è significativo documentare gli insuccessi registrati e le nuove soluzioni ipotizzate.

Sull’«incertezza», le Linee guida ricordano la necessità che venga dimostrata la presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull’approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando gli eventuali ritardi di progetto, i fallimenti o eventuali riprogettazioni (elementi intrinseci ed obiettivi). Inoltre, l’incertezza può riferirsi al trasferimento tecnologico oppure connotare la fase di pre-industrializzazione come anche quella di ingegnerizzazione.

In merito alla «sistematicità», le Linee guida sottolineano che occorre esaminare l’obiettivo del progetto, le fonti di finanziamento, le risorse impiegate, i tempi previsti, le modalità di esecuzione, la documentazione ed il monitoraggio del progetto di R&S, tenendo conto del contesto di riferimento (ad esempio, per le imprese industriali medio grandi la sistematicità è una caratteristica intrinseca).

L’ultimo requisito, «trasferibilità e/o riproducibilità», è considerato dalle Linee guida come strettamente connesso a quello della sistematicità, poiché la pianificazione e la registrazione delle varie fasi ed attività consente la riproducibilità e trasferibilità dei risultati anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati ponendosi le premesse per ulteriori sviluppi delle conoscenze.

Nella seconda sezione, riferita alle attività del periodo 2015-2019, le Linee guida:

a) da una parte, confermano espressamente, come ormai da prassi consolidata del Mise e dell’agenzia delle Entrate, che i principi generali ed i criteri previsti dal Manuale di Frascati debbano orientare l’attività del certificatore anche in relazione a tale credito d’imposta in quanto le definizioni normative interne delle attività eligibili sono mutuate da quelle comunitarie;

b) dall’altra parte, ritengono che i criteri contenuti nell’art. 2, comma 3 del Dm Mise 20 maggio 2020 (decreto attuativo per il credito d’imposta dal 2020 in poi) possano essere applicati anche al credito d’imposta del periodo 2015-2019. Si tratta di criteri specificamente introdotti per incentivare le attività di ricerca e sviluppo in presenza di progetti finalizzati al superamento di ostacoli scientifici e tecnologici anche se la conoscenza non sia “nuova” in senso assoluto (ad esempio, perché applicata in altro settore o le informazioni non sono disponibili) o il risultato perseguito non venga realizzato.

L’ interpretazione (estensiva) risulta coerente con l’espresso riferimento alle attività di innovazione contenuto nella Comunicazione 2006 ove alcune attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale.

Restano comunque escluse:

 le attività intraprese per copiare, imitare o decodificare come mezzo per acquisire conoscenza, in quanto tale conoscenza non è nuova;

 le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, processi o servizi esistenti, perché tali attività routinarie si caratterizzano per l’assenza di creatività, di idee originali e di incertezza.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator