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Divieto compensazione dei crediti da luglio 2024

La domanda

“In virtù del fatto che dal 1° luglio 2024, è vietata la compensazione tramite modello F24 per i contribuenti con somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100.000 euro, si chiede se i rimborsi 730 ed il bonus ex Renzi rientrino nel divieto di compensazione a seguito di tali rimborsi in busta paga ai dipendenti in qualità di sostituti d’imposta, anche in virtù della circolare dell’agenzia delle Entrate 16 del 28 giugno 2024.”

La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha previsto a decorrere dal 1° luglio 2024 il divieto alla compensazione dei crediti qualora il contribuente abbia importi iscritti a ruolo scaduti per un importo superiore a 100.000 euro. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 16/E del 28 giugno 2024, prevedendo una serie di ipotesi, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, per le quali è inibita la compensazione. Si precisa il divieto opera per le compensazioni “orizzontali” e non anche per quelle “verticali” pertanto come previsto dalla risoluzione 73/E del 4 agosto 2015 i crediti da 730 e dalla circolare 31/E del 2014 i crediti da assistenza fiscale e da conguaglio essendo compensazioni “verticali” e non “orizzontali” possono continuare ad essere compensati. Riguardo invece al trattamento integrativo non essendo un credito in capo all’azienda bensì una somma anticipata al dipendente per una propria condizione reddituale e successivamente utilizzabili in compensazione dall’azienda si ritiene sia possibile continuare ad esporlo in compensazione anche in presenza di somme iscritte a ruolo superiori a 100.000 euro. A tale conclusione si può giungere anche dal fatto che per il trattamento integrativo non viene applicato il limite di compensazione di 700.000 € per ciascun anno solare previsto dall’art. 34 comma 1 della legge 388/2000.

Fonte: Il Sole 24ORE

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