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La chance del forfettario per l’associazione di promozione sociale

Tassazione flat con ricavi da attività commerciali non superiori a 130mila euro

Un’associazione sportiva dilettantistica intende assumere anche la veste di associazione promozione sociale (Aps) iscrivendosi al relativo Registro unico nazionale del Terzo settore. Le entrate derivanti all’associazione riguardano principalmente quote associative e contributi da 5 per mille, ma anche corrispettivi versati da associati per la partecipazione a corsi sportivi e ad iniziative ulteriori che non hanno specifica connessione con le attività istituzionali. L’associazione attualmente opera in regime 398/1991 e si chiede: come cambierà la tassazione con l’ingresso nel Terzo settore?

1. Analisi preliminare

Il primo passo è analizzare la sussistenza, da parte dell’associazione sportiva, dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore per l’assunzione dell’ulteriore qualifica di associazione di promozione sociale.

2. Tempistiche di efficacia

Una volta verificati i presupposti ed effettuata l’iscrizione al Registro del Terzo settore, l’associazione non perde automaticamente l’accesso all’agevolazione prevista dalla legge 398/1991. Quest’ultima sarà infatti espressamente disapplicata solo una volta intervenuta l’autorizzazione dell’Unione europea sui regimi fiscali del Codice del Terzo settore, con la specifica che – in luogo dell’agevolazione esistente e al ricorrere dei requisiti di legge – sarà possibile per l’ente, in quanto associazione di promozione sociale, accedere al regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice.

3.Differenze tra i regimi

L’articolo 86 del Codice del Terzo settore è un regime previsto esclusivamente a favore di Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con volume di ricavi da attività commerciali non superiori a 130mila euro annui.

Ai fini Ires, il regime consentirà all’associazione di applicare lo stesso coefficiente di redditività del 3% previsto dalla legge 398/91; quest’agevolazione ha un ambito applicativo più ampio, riguardando sia i proventi derivanti dalle attività commerciali d’interesse generale sia quelli derivanti dalle attività diverse da quelle d’interesse generale, a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo di connessione.

Ai fini Iva, anziché la detrazione forfettaria al 50%, è previsto l’esonero dal versamento dell’Iva e dai connessi adempimenti, nonché dalla tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti). Si tratta di un regime simile a quello dei cosiddetti “contribuenti minori” (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), in forza del quale l’Asd-Aps non detrarrà l’Iva, che si trasformerà in un costo deducibile.

Fonte: Il Sole 24ORE

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