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Professionisti tenuti a iscriversi alla gestione separata: sì alle sanzioni civili

Incostituzionale la norma che esonera dal pagamento delle sanzioni civili fino al periodo d’imposta 2011 ingegneri e architetti non iscritti alla cassa professionale perchè tenuti a versare i contributi alla gestione separata

E’ incostituzionale la norma di legge che esonera dal pagamento delle sanzioni civili fino al periodo d’imposta 2011 gli ingegneri e architetti non iscritti alla cassa professionale in quanto tenuti a versare i contributi alla gestione separata.

Pertanto, afferma l’Inps col messaggio del 27 giugno 2024 n. 2403 di commento alla sentenza 55/2024 della Corte costituzionale, il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e applicabili ratione temporis.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale fanno seguito ad una copiosa giurisprudenza su questo argomento a partire dalla sentenza n. 104/2022 della stessa Corte. Quest’ultima aveva confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non solo per i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo.

Per riepilogare possono esserci le seguenti situazioni normate dal decreto legge 98/20211 conv. nella legge 111/2011 che escludono dal versamento dei contributi alla Cassa professionale:

– professionisti che svolgono attività non riconducibili alla professione specifica perché non c’è attrazione dei redditi;

– professionisti che sono tenuti ad iscriversi alla Cassa professionale ma non a versare i contributi perché ad esempio come Inarcassa, si tratta di lavoratori dipendenti i cui residui redditi professionali non sono soggetti a contribuzione ad Inarcassa e come tali obbligano al versamento all’Inps.

In definitiva la gestione separata assolve, nel sistema della tutela previdenziale, una funzione di chiusura trovando “il suo fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, con l’estensione della copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento.

Infine con la sentenza 104/2022, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del citato decreto-legge 98/2011nella parte in cui non prevedeva che gli avvocati, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari, tenuti perciò all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fossero esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

L’ultima sentenza 55/2014 ha esteso anche ad ingegneri e architetti l’obbligo di pagare le sanzioni civili in relazione ai periodi antecedenti il 2012 nei limiti della prescrizione che l’Inps ha però precisato essere soggetta a possibili proroghe, oltre i normali termini quinquennali, in virtù di normative specifiche e settoriali inserita in Dpcm delegati a ciò dall’art. 12 del D.Lgs. 241/1997.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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