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Stock option: rivalutazione fuori gioco per il Fisco

Non è consentita la rideterminazione del valore fiscale delle stock option in quanto le opzioni non sono trasferibili a terzi e quindi non possono generare reddito diverso, che è la casistica nella quale trova spazio l’affrancamento. Così la risposta a interpello 118/2024 delle Entrate.

Un dipendente di una compagnia assicurativa (Pmi innovativa) nell’ambito di un piano di incentivazione ha ricevuto gratuitamente dei diritti per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione ad un prezzo già predeterminato (strike price) esercitabili a certe date (periodo di vesting).

Le opzioni sono di fatto personali e non trasferibili in base alle condizioni contrattuali previste fra la compagnia e i dipendenti beneficiari del piano. Negli anni il dipendente ha ricevuto a fine 2019 delle opzioni il cui vesting si è concluso il 1° gennaio 2023 e a fine 2020 altre opzioni il cui vesting si concluderà ad ottobre 2024. L’istante vorrebbe rideterminare il costo di acquisto di tali opzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge 448/01.

Ciò in quanto la stessa circolare 12/E/02 prevedeva la rideterminazione non solo delle partecipazioni, ma anche dei diritti di opzione, dei warrant e delle obbligazioni convertibili in azioni.

L’Agenzia è di parere differente. Nella risposta, infatti, viene chiarito che l’alveo nel quale si colloca la rideterminazione del costo d’acquisto è quello dei casi in cui si realizzano redditi diversi ex articolo 67, comma 1 lettere c e c-bis, del Tuir. Quindi anche con riferimento ai diritti di opzione, la facoltà di rideterminazione è vincolata a una cessione a titolo oneroso di tali diritti, in grado di produrre una plusvalenza.

La bocciatura delle Entrate quindi si fonda sul fatto che, per come chiarito dall’istanza, quei diritti hanno invece natura personale e non sono trasferibili, come avviene spesso nei piani di incentivazione o nei titoli previsti di carried interest assegnati agli operatori di private equity. Pertanto per l’Agenzia il loro costo non è nemmeno affrancabile. Un conto, infatti, è l’affrancamento delle partecipazioni rivenienti dall’esercizio del diritto di opzione, altro conto è l’affrancamento di tale diritto laddove lo stesso non sia nemmeno cedibile.

A completamento di questa risposta, ricordiamo altresì che la Cassazione (sentenza 20595/23) ha affermato che nei casi di attribuzione di stock option non si può tenere conto della rivalutazione ex articolo 5 della legge 448/01 perché si è in presenza di tassazione ordinaria di redditi di lavoro dipendente, mentre la rivalutazione riguarda le plusvalenze in tema di redditi diversi, ovvero un ambito differente.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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