Cerca
Close this search box.

Perdite, resta il vincolo della Cassazione

Possibili controlli per alcune voci pluriennali senza prescrizione

Il decreto Irpef-Ires interviene in maniera condivisibile sul regime delle perdite relative alle operazioni straordinarie. Ci si riferisce alle operazioni di fusione che generalmente seguono le acquisizioni societarie, per cui si acquista una società e poi la si fonde. In questo caso esiste sempre una tematica di riporto delle posizioni soggettive (articolo 172, comma 7, Tuir), che riguarda principalmente le perdite e gli interessi passivi indeducibili. Infatti le eccedenze di Ace sono relegate in un secondo piano per via dell’abrogazione dal 2024 di tale misura agevolativa. In questo contesto vengono eliminati i vincoli al riporto delle perdite qualora vi sia l’appartenenza a uno stesso gruppo, inteso dal punto di vista societario e non dello stesso consolidato fiscale.

Altro elemento utile, in tema di limite patrimoniale, è l’introduzione della nozione di patrimonio espresso in termini economici. Va da sé che il riporto delle posizioni soggettive se confrontato con un patrimonio effettivo lascia un maggior spazio di assorbimento rispetto al patrimonio contabile. Fa da contraltare l’obbligatorietà di una relazione giurata di stima.

Tuttavia per le perdite fiscali l’occasione poteva essere valida per superare le stringenti previsioni della sentenza di Cassazione a sezioni unite 8500 del 25 marzo 2021. Quella pronuncia ha stabilito che per una serie di componenti pluriennali non si debba guardare al periodo d’imposta generatore ma, nella sostanza, a ciascuno dei periodi fiscali in cui il componente negativo viene dedotto. L’esempio classico è quello relativo a componenti di costo pluriennali per cui esiste una deduzione ripetuta nel tempo. Questo significa che per un avviamento iscritto nell’anno t, ma dedotto poi in diciottesimi, ciascuna quota di ammortamento potrà essere contestata indipendentemente dal fatto che il periodo d’imposta generatore a un certo punto risulti prescritto. Pertanto, se si vorrà dimostrare la correttezza della deduzione annuale, occorrerà conservare tutti i documenti utili a ricostruire l’iscrizione di quella posta, il che impone degli obblighi non certo agevoli col passare del tempo. Ma la situazione appare ancora più critica per ciò che concerne le perdite fiscali. Perché seguendo lo stesso pensiero della Cassazione, questo comporta che l’utilizzo della perdita in un determinato periodo d’imposta, anche lontano rispetto a quello di formazione della perdita stessa, possa essere messo in discussione in caso di verifica. Significa quindi che, indipendentemente dall’ordinario periodo di prescrizione della perdita, sostanzialmente quel periodo d’imposta resterà sempre aperto alle possibili contestazioni del fisco. In questo caso, in una logica di certezza dei rapporti, una permanente apertura dei periodi fiscali sembra porre qualche criticità. Ciò appare confermato anche dagli stessi principi della legge delega (legge 111/23), che all’articolo 17, comma 1, lettera h), in tema di certezza del diritto, ha stabilito «la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti». Sennonché nel restyling che è stato previsto per le perdite nel recente decreto non c’è traccia di questa previsione, che comporterebbe un deciso superamento dell’orientamento della Cassazione. Accade spesso che si acquisti una società e poi la si fonda per obiettivi di razionalizzazione. Se quella società dovesse riportare perdite pregresse, anche datate, si porrebbe sempre un alert in tema di utilizzo di tali perdite. Infatti, se l’utilizzo in sostanza retroagisce al periodo d’imposta in cui la perdita si è generata, e ciò vale anche nel caso in cui tale periodo sia divenuto prescritto, questo non agevola la certezza del diritto e i meccanismi di circolazione societaria.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator