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La rateizzazione del debito fiscale blocca il sequestro

Stop anche se le dilazioni sono avviate in seguito a ravvedimento speciale. Necessari pagamenti regolari e assenza di pericoli sulla garanzia patrimoniale

Il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario a condizione che sia in regola con i pagamenti e non vi sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Sarà tuttavia interessante conoscere quali condizioni reddituali economiche e finanziarie dell’interessato saranno ritenute idonee dalle Procure per evitare la dispersione della garanzia.

Sequestro e confisca

Secondo il vigente articolo 12 bis del Dlgs 74/2000 nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tributari, è sempre ordinata la confisca dei beni in via diretta (che costituiscono il profitto o il prezzo del reato) ovvero, quando essa non è possibile, in via equivalente (beni nella disponibilità del reo) per un valore corrispondente. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario.

Spesso, sin dalla fase delle indagini preliminari, la Procura chiede al Gip il sequestro preventivo di beni e disponibilità varie, così, in caso di futura condanna definitiva, si potrà procedere alla confisca di quei beni senza pericolo di dispersione.

Secondo consolidata giurisprudenza, se l’interessato ha già saldato il debito tributario in via amministrativa, sequestro e confisca non possono essere eseguiti onde evitare un illegittimo (doppio) arricchimento dell’erario.

In ipotesi di sequestro preventivo e di rateazione del debito sul versante tributario, per evitare tale duplicazione, viene consentito il dissequestro di quanto cautelato pari al valore delle somme di volta in volta versate all’erario.

La nuova norma

Nel decreto viene conferita maggiore rilevanza alla rateazione del debito tributario non solo per la parte già corrisposta (come accadeva sinora) ma anche per quella da versare in futuro: il sequestro non potrà essere disposto (per l’intero importo) se il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che:

a) il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti;

b) non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato.

Per effetto del favor rei la norma troverà applicazione immediata (entrata in vigore del decreto) e quindi verosimilmente ne potranno usufruire tutti coloro che hanno in atto un sequestro e in corso la rateazione del debito. Questi contribuenti potranno chiedere l’immediata revoca della misura nella sua totalità e non solo per la parte già restituita all’erario.

Dispersione della garanzia

Sarà importante comprendere gli accertamenti o le allegazioni che pretenderanno le Procure affinchè sia soddisfatta l’ulteriore requisito previsto: la condizione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’interessato dovranno risultare idonee ad evitare il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Appare evidente che maggiore sarà l’entità del profitto del reato e più rigorose saranno le condizioni economiche pretese in capo all’indagato.

Da evidenziare infine che per effetto delle ulteriori modifiche contenute dal decreto, la regolare rateazione del debito tributario fa venir meno i reati di omesso versamento. Ne consegue che, in futuro, per questi reati il pagamento a rate dell’imposta (non versate nei termini previsti) non consentirà soltanto di evitare il sequestro (come per gli altri reati tributari) ma rappresenterà una modalità per evitare la commissione del reato.

Ravvedimento speciale

La preclusione al sequestro in presenza di rateazione del debito tributario trova applicazione (per espressa previsione normativa) anche se la rateizzazione sia stata avviata a seguito di ravvedimento speciale sia in occasione della norma originaria (legge 197/2022), sia a seguito delle varie riaperture ed estensioni in scadenza venerdì prossimo.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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