Via libera al Registro dei titolari effettivi. Il Tar del Lazio con sei sentenze gemelle ha, infatti, respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento. L’obbligo di identificare e comunicare al Registro tenuto dalle Camere di commercio i titolari effettivi di società, enti giuridici privati, trust e istituti affini è legittimo. La procedura era stata sospesa, sempre dal Tar Lazio, con ordinanza n. 8083/2023 del dicembre scorso, fino alla discussione nel merito dei ricorsi, avvenuta, appunto, il 27 marzo scorso.
Nell’esame di merito quindi i giudici amministrativi non hanno accolto le doglianze avanzate da alcune società fiduciarie e dall’associazione di categoria (Assoservizi fiduciari) che avevno impugnato il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 29 settembre 2023 sulla comunicazione al Registro dei titolari effettivi (e di conseguenza sia gli atti successivi con le modalità tecniche per le comunicazioni, sia quelli precedenti, ovvero il Regolamento che ha istituito il registro).
Diverse le contestazioni dei ricorrenti, tutte però respinte dal Tar. In particolare alcune fiduciarie lamentavano l’illegittima inclusione del “mandato fiduciario” tra gli istituti giuridici affini al trust e dunque l’obbligo di identificare il titolare effettivo anche in questo caso. Sotto accusa anche la disciplina dell’accesso al Registro, ritenuta non in grado di garantire la necessaria riservatezza, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 22 novembre 2022 che ha ritenuto «una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali» l’accesso alle informazioni del Registro da parte di un numero potenzialmente illimitato di soggetti, italiani ed esteri.
Le sentenze
Nessuna delle censure è stata accolta dal Tar Lazio. Il principio guida in tutte le pronunce è quello di garantire il superiore obiettivo previsto dalla direttiva antiriciclaggio (e dal recepimento italiano che ha portato all’istituzione del Registro) di garantire la massima trasparenza sulle società e sugli altri soggetti economici che operano nel mercato unico europeo. in particolare – rileva il Tar – «la precipua finalità della nuova disciplina (il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), ha reso necessario, da un lato, ampliare la platea dei soggetti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi (non solo l’autorità giudiziaria e le autorità di vigilanza, ma anche le categorie dei cc.dd. soggetti obbligati e legittimati), e dall’altro, introdurre più puntuali e stringenti regole di conservazione dei predetti dati e un più agevole meccanismo di accesso agli stessi». Seguendo questa scia, quindi, il legislatore italiano ha previsto una serie di obblighi di comunicazione ad ampio spettro che hanno – in modo legittimo – secondo i giudici – riguardato anche i trust e il cosidetto mandato fiduciario. Anzi, quest’ultimo, per i giudici amministrativi presenta criticità analoghe al trust e produce «quell’effetto pratico di mascheramento che è esattamente ciò che il legislatore europeo vuole contrastare».
Per quanto riguarda poi il diritto di accesso ritenuto dai ricorrenti troppo esteso, i giudici hanno “promosso” l’operato del legislatore italiano che si è limitato a riprodurre l’elenco di sogetti legittimati ad accedere al Registro contenuto nella direttiva antiriciclaggio, senza esercitare un potere discrezionale di estensione, che – proprio in quanto lasciato alla discrezione degli Stati membri – non era obbligatorio esercitare.
Le conseguenze
Le sentenze respingono tutte le richieste di annullamento del Dm del 29 settembre che aveva avviato l’operatività del Registro. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 ottobre 2023), i soggetti obbligati (amministratori di società di capitali, fondatori, rappresentanti e amministratori delle persone giuridiche private e fiduciari dei trust) avevano 60 giorni per effettuare le comunicazioni sulla titolarità effettiva alla Camera di commercio competente (in scadenza l’11 dicembre 2023). Ma l’ordinanza del Tar aveva congelato questo termine fino al 27 marzo di quest’anno, in attesa della discussione del merito. Ora queste sentenze, di fatto, rendono di nuovo legittimo il Registro e l’obbligo di comunicazione. Ma si attendono ora i dettagli per procedere.
