Bilanci di liquidazione, cambiano le scritture contabili. L’Oic, l’Organismo italiano di contabilità, ha apportato sostanziali modifiche all’Oic 5 e la bozza dello standard setter aggiornato è stata posta in pubblica consultazione fino al 31 luglio 2024.
Le motivazioni
Il principio attualmente in vigore – ha spiegato l’Oic nel motivare la nuova versione del principio – non ha trovato piena applicazione tra gli operatori. Soprattutto non è riuscito a rappresentare lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull’impresa, cioè il cosiddetto capitale di liquidazione. È accaduto invece che la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori. Di difficile applicazione sono risultate anche le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione date le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
Le difficoltà di valutare il bilancio di esercizio e lo stato patrimoniale di un’azienda posta in liquidazione nascono dal venir meno della continuità aziendale (going concern), fatto che modifica sostanzialmente il valore delle attività e passività aziendali.
Le modifiche
Si è quindi deciso per un cambio di paradigma: la funzione del bilancio di liquidazione è stata ridefinita nel senso di fornire uno strumento di rendicontazione sull’andamento del processo liquidatorio e non più una metrica per stimare il valore di realizzo di un’azienda finita in liquidazione.
La nuova versione dell’Oic 5 è orientata a considerare gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.
Con la nuova impostazione:
- nella valutazione delle poste dell’attivo dovrà essere utilizzato il criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato;
- nelle poste del passivo si farà ricorso al criterio del valore di presumibile estinzione;
- quanto agli oneri della liquidazione si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.
Dato che per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante ed attivo immobilizzato è stato deciso di formulare gli schemi di bilancio maggiormente compatibili con la finalità di liquidazione, la classificazione delle voci dell’attivo avviene esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante.
Benché il valore di realizzo non sia più centrale nella nuova versione messa in consultazione dell’Oic 5 l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa, prevedendo che i liquidatori debbano illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezza di tali incassi a soddisfare interamente le obbligazioni previste dalla liquidazione.
Resta inteso che se l’assemblea degli azionisti decide per la continuazione, anche parziale, dell’attività produttiva, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari. Piccole e micro-imprese potranno continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione.
