Tra le novità più importanti della spring Budget 2024 inglese vi è, senza dubbio, l’annunciata abolizione del famoso regime inglese dei res non dom. La sua eliminazione potrebbe produrre, quale effetto, una forte mobilità internazionale di contribuenti ad alto reddito, i cosiddetti “ultra-high net worth individual” (in sigla U-hnwi) i quali – non è utopistico pensare – potrebbero scegliere come nuovo centro fiscale dei propri interessi l’Italia vista la stabilità che, ormai dal 2017, caratterizza il regime dei neo residenti (articolo 24-bis del Tuir).
Tale opportunità, che secondo alcune ipotesi potrebbe addirittura triplicare il numero delle opzioni da 24-bis, pone anche la sfida di gestire correttamente le nuove forme di reddito a-territoriali quali, ad esempio, i proventi da social network. Proventi che, quando percepiti da star di Instagram, TiK Tok, Youtube, del calcio mondiale ma anche del mondo del fashion, molto spesso, raggiungono cifre di tutto rispetto.
Come stabilire il collegamento con il territorio italiano
L’a-territorialità di tali proventi pone, infatti, il dubbio di quale criterio ex articolo 23 del Tuir si debba applicare per accertarne il collegamento con il territorio dello Stato italiano. La territorialità è fondamentale poiché nella tassa fissa da 100mila euro potranno ricadere solo i redditi del “neo residente” di fonte estera. La vera domanda, quindi, che ci poniamo è: i proventi derivanti dalla creazione di post, reel, stories sui social network, o più genericamente da attività digitali, quando dovremo considerarli prodotti nel territorio dello Stato italiano?
A tale interrogativo ha provato a rispondere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte nella “famosa” sentenza 219 del 15 maggio 2023 in cui era stato coinvolto Cristiano Ronaldo. Tra i tanti dubbi sollevati dai consulenti del campione portoghese ai fini dell’applicazione (durante la militanza nella Juventus) del regime dei neo residenti vi fu, infatti, anche quello di come qualificare e, conseguentemente, “localizzare” i proventi percepiti dal giocatore per attività “digitali” (anche da social network). Secondo i giudici piemontesi i proventi derivanti da tali attività, stanti l’abitualità e la professionalità che caratterizzava il tipo di attività svolta, si sarebbero dovuti qualificare quali redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del Tuir e, quindi, soggetti al criterio di collegamento ex articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir («luogo di svolgimento dell’attività»).
Un dubbio rispetto a tale conclusione, tuttavia, ce lo si pone. Come applicare un criterio di collegamento, quale – appunto – quello dei redditi di lavoro autonomo, nato e pensato in un’epoca in cui le attività digitali non esistevano? Di tale dubbio sembrerebbero (il condizionale è d’obbligo) essersi accorti anche i giudici piemontesi i quali, in più parti della sentenza, avrebbero parlato di «luogo di gestione dell’immagine» piuttosto che di luogo di svolgimento dell’attività.
Come interpretare, quindi, tale precisazione? Stiamo parlando di un nuovo criterio di collegamento di produzione giurisprudenziale o di una specificazione del già esistente criterio di collegamento dei redditi di lavoro autonomo? Tale dubbio, tuttavia, nella pratica potrebbe essere facilmente superato dall’effetto pratico. In entrambe le ipotesi, infatti, la loro applicazione dovrebbe portare a localizzare il provento da social network o attività digitale con il luogo di residenza della celebrity. Se così fosse tutti i proventi in questione, quindi, difficilmente potrebbero rientrare nel regime da tassa piatta di 100mila euro poiché, con il trasferimento in Italia della celebrity “neo residente”, tali proventi si dovranno considerare di fonte italiana.
La tesi del collegamento con la residenza del pagatore
Di recente sarebbe stata avanzata la teoria secondo cui, stante la transnazionalità dei compensi derivanti da attività promo-pubblicitarie (anche svolte tramite social network), la soluzione potrebbe essere quella di applicare il criterio di collegamento delle opere dell’ingegno ex articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir, cioè quello della residenza del soggetto pagatore. Se questa teoria dovesse essere accolta ci troveremmo in una situazione opposta a quella vista poco sopra. Ogniqualvolta, infatti, in cui i proventi da social dovessero essere pagati da brand esteri la celebrity trasferita in Italia potrà attrarli sotto la tassa fissa evitando così la tassazione progressiva Irpef.
Tale ultima teoria, tuttavia, per poter essere “accettata” dovrebbe essere conciliata con il tema della qualificazione reddituale dei compensi da image rights i quali, sappiamo, difficilmente potrebbero essere qualificati quali proventi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingengo. In tale direzione si sarebbero espressi anche i giudici piemontesi, i quali avrebbero affermato a chiare lettere che, ancorché sia vero che il diritto di immagine costituisce un diritto immateriale appartenente alla sfera personale ed esclusiva dell’individuo, tuttavia, questo non autorizza, «certamente ad equipararlo, sotto il profilo fiscale, ai diritti appartenenti alla proprietà intellettuale».
Indipendentemente da quella che dovesse essere la teoria scelta di qualificazione e localizzazione dei compensi da image rights è incontestabile che nel nuovo mercato esiste ormai la “variabile social”. Variabile la quale, proprio come la pubblicità all’epoca della sua introduzione, pone dinnanzi agli interpreti importanti sfide anche di evoluzione legislativa. Una di queste potrebbe essere anche la rimeditazione dei criteri di collegamento ex articolo 23 del Tuir.
