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Concordato preventivo, imprenditore individuale e società partecipata: le posizioni restano separate

Il professionista o imprenditore che è anche socio di una Srl trasparente può accedere alla misura per entrambe le attività. Ma le proposte restano distinte

Nell’ambito del concordato biennale preventivo può accadere che un contribuente, oltre ad avere una posizione individuale di imprenditore o professionista, sia anche socio di una società di persone o di una Srl trasparente. In tal caso, evento non così raro, entrambe le posizioni potrebbero autonomamente aderire al regime di concordato preventivo.

In un’ipotesi ordinaria, se non entra in gioco il concordato preventivo biennale, il reddito proveniente dalla società trasparente confluisce nel reddito d’impresa individuale, andando a costituire un unicum reddituale. Nella nuova disciplina concordataria è quindi previsto che i redditi relativi alle partecipazioni in soggetti di cui all’ articolo 5 del Tuir siano estrapolati dalla proposta concordataria della ditta individuale e costituiscano un elemento distinto e separato del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (articolo 15 del Dlgs. n. 13/2024).

Il reddito imponibile pro quota della società di persone o dell’associazione professionale determina quindi una variazione del reddito extra concordato.

Due posizioni concordatarie

La determinazione extra reddito concordatario per le partecipazioni in società trasparenti comporterà che il contribuente avrà una duplice determinazione reddituale concordataria. Pensiamo a un imprenditore individualeche opera come tecnico informatico con partita Iva, ma che è anche socio accomandante di una Sas che si occupa di vendita di prodotti elettronici: il reddito concordatario personale non terrà conto del reddito da partecipazione nella Sas; quest’ultimo, a sua volta, determinato con una proposta di concordato distinta dall’altra.

Nel caso in cui il contribuente aderisca da un lato come posizione individuale al concordato e dall’altro anche la società trasparente decida per la proposta concordataria, potremmo trovarci ad affrontare diverse questioni delicate.

Una delle criticità connesse alle due adesioni distinte, potrebbe essere costituita dalla sussistenza di cause di esclusione o di decadenza nell’accesso al regime concordatario. Ad esempio, se la società incappa in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del Dlgs 13/2024, il socio potrà aderire al concordato per la propria posizione individuale?

In linea generale, non si comprende se l’obbligatorietà di adesione al concordato da parte dei soci di società trasparenti implichi che anche le singole cause di esclusione dei soci possano impedire l’accesso della società stessa al regime premiale.

Il caso dell’accertamento su una delle due posizioni

Nell’articolo 22 del provvedimento si prevede che una delle cause di decadenza sia l’aver subito un accertamento (con superamento della soglia prevista) relativamente al periodo d’imposta precedente a quello di adesione al concordato. Si ipotizzi, per esempio, che nell’anno 2023 una società di persone (al cui interno vi sia un socio ditta individuale) abbia subìto un accertamento e che il reddito da partecipazione conseguente comporti una rettifica a cascata del reddito d’impresa personale. Il contribuente che abbia aderito al concordato a titolo individuale rischia di decadere? Da un lato, si può rilevare che il reddito da partecipazione nell’anno precedente all’adesione sarebbe incluso nel reddito d’impresa personale; dall’altro lato, però, bisogna osservare che quella della società e del contribuente sono posizioni soggettive diverse, dalle quali discendono proposte concordatarie autonome.

Ricordiamo che, mentre le cause di esclusione all’accesso al concordato preventivo sono inibenti al ricevimento della proposta concordataria, le sole cause di decadenza sono invece postume all’adesione al concordato.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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