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Le detrazioni edilizie influiscono sulla base imponibile delle imprese

Le detrazioni fiscali collegate a bonus edilizi concorrono alla formazione del reddito delle imprese. Arriva a questa conclusione (di segno diverso rispetto a quanto spiega la Norma di comportamento n. 224/2024 dell’Aidc) il caso n. 1/2024 analizzato dal Think tank di Sts Deloitte. In mancanza di una norma che escluda espressamente da imposizione questi benefici, «si ritiene – spiega il caso – che debba trovare applicazione il principio di derivazione» dell’articolo 83 del Tuir.

La questione nasce dal fatto che l’assetto normativo attuale non disciplina in modo esplicito il regime fiscale delle detrazioni d’imposta concesse alle imprese a fronte di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica o sismica e di ammodernamento di beni immobili: in generale, quindi, di tutti i bonus edilizi.

Per questo motivo, è controversa la rilevanza fiscale, e quindi l’imponibilità, di questi benefici che – ricorda il caso del Think tank Deloitte – «da un punto di vista contabile, l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha considerato quale credito tributario sotto il profilo patrimoniale e quale contributo in conto impianti sotto il profilo economico».

Una prima tesi – spiega il documento – sostiene che la detrazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato civilistico ante imposte e tanto meno sulla determinazione del reddito imponibile. In questa direzione nel 2020 è andata la Dre Piemonte (risposta n. 901-445/2020), secondo la quale «la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d’imposta». La finalità «è proprio quella di ridurre il carico fiscale; pertanto, non può concorrere alla formazione della base imponibile». A conclusioni analoghe è arrivata la Norma di comportamento n. 224/2024 dell’Aidc, che conclude per l’irrilevanza fiscale della detrazione.

La stessa Dre Piemonte (interpello n. 901-668/2023) di recente è, però, tornata sul tema, cambiando linea e spiegando che «in considerazione delle caratteristiche di dette agevolazioni (sismabonus ed ecobonus) si è in presenza di sovvenzioni che ai sensi dell’articolo 83 del Tuir assumono rilevanza ai fini fiscali quale contributo statale». Un’impostazione condivisa dal Think tank di Sts Deloitte che, quindi, conclude per la rilevanza fiscale delle detrazioni.

Fonte: Il Sole 24ORE

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