Il socio già titolare del controllo di una società non può beneficiare dell’agevolazione (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990) che esonera da imposta di donazione e successione i trasferimenti a titolo gratuito aventi a oggetto «partecipazioni mediante le quali» viene «acquisito o integrato il controllo» da parte del donatario (o dell’erede). Così l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 72 del 18 marzo 2024, secondo la quale, in sostanza:
– «acquisire il controllo» sarebbe la situazione in cui un soggetto, non titolare di alcuna quota di partecipazione, riceva una donazione o un trasferimento mortis causa di una quota di partecipazione pari almeno al 50,01 per cento del capitale di una società;
– «integrare il controllo» sarebbe la situazione in cui un soggetto, già titolare di una partecipazione di minoranza (in ipotesi, il 30 per cento), acquisisca una quota (ad esempio: il 25 per cento) che, sommata alla partecipazione preposseduta, gli consenta di oltrepassare il 50,01 per cento del capitale sociale.
L’integrazione del controllo, invece, non si avrebbe – secondo l’Agenzia – quando il titolare di una partecipazione di controllo (ad esempio, la quota del 60 per cento) acquisisca un’ulteriore quota di partecipazione. Insomma, un’interpretazione restrittiva a dispetto del vocabolario, ove si legge che «integrare» significa «aggiungere qualcosa in modo da rendere intero» e, quindi, è un concetto che si presta tanto a chi acquista non avendo nulla quanto a chi acquista avendo già qualcosa.
Nel caso oggetto dell’interpello si aveva, detto in sintesi, una situazione di controllo ad opera di una comunione di tre persone (Tizio, Caio e Sempronio in ragione di un terzo per ciascuna) su una quota di partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale.
Tizio, uno dei comproprietari (indirettamente titolare, quindi, del 20 per cento del capitale sociale), era anche titolare esclusivo della restante quota del 40 per cento del capitale sociale, con l’intenzione di donarla a Caio e Sempronio in quote eguali fra loro. Il risultato finale desiderato era una comunione tra Caio e Sempronio di una quota pari al 100 per cento del capitale sociale.
L’Agenzia dunque osserva che Caio e Sempronio si sarebbero presentati alla donazione essendo partecipi di una comunione con quote che consentivano il controllo della comunione stessa e quindi il controllo della società; e che, pertanto, la prospettata donazione altro risultato non avrebbe avuto che quello di aumentare la quota di controllo della società già nelle mani di Caio e Sempronio. Un risultato, secondo le Entrate, non qualificabile appunto come «integrazione» e quindi non suscettibile di agevolazione.
