La scadenza della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (fissata per il 18 marzo) non scatta per Terzo settore e sport. Un adempimento, questo, dettato per le società di capitali e che trova applicazione, in specifiche ipotesi, anche agli enti del Terzo settore costituiti in veste societaria. È il caso, ad esempio, delle imprese sociali in forma di società a responsabilità limitata. Discorso diverso invece per gli enti sportivi dilettantistici, ivi incluse le società. Per quest’ultime la riforma dello Sport mantiene fermi i previgenti regimi agevolativi, confermando l’esenzione dalla tassa sulle concessioni governative anche per le società sportive dilettantistiche in forma di Srl.
La disciplina generale
Per il 2024 è fissato al 18 marzo il termine per il versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili all’articolo 2215 del Codice civile. A livello soggettivo, l’obbligo riguarda le società di capitali alle quali spetta un versamento annuale e in misura forfetaria della tassa di concessione, a prescindere dai libri o registri ritenuti e delle relative pagine (articolo 23 della tariffa del Dpr 641/72, nota 3). In particolare, la tassa annuale varia a seconda del volume di capitale sociale o fondo di dotazione della società – come verificato alla data del 1° gennaio 2024 – ed è pari a:
- 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o pari a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Questo termine non interessa, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone e cooperative, per le quali la tassa di concessione governativa, ove dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al numero di pagine. Vale a dire con un versamento della tassa in misura pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse (articolo 23 tariffa del Dpr 641).
Le peculiarità per il Terzo settore e lo sport
Un aspetto peculiare riguarda, poi, il trattamento fiscale per gli enti sportivi e quelli dotati della qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Per quest’ultimi, il Codice del Terzo settore prevede un regime di esenzione ad hoc dalle tasse sulle concessioni governative di cui al Dpr 641/72 (articolo 82, comma 10, del Dlgs 117/17). Attenzione, tuttavia, perché l’esenzione non riguarda tutti gli enti iscritti nel Registro del Terzo settore, ma solo gli Ets non commerciali comprese le coop. sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Oltre a questi, resta peraltro ferma l’esenzione anche per le Onlus che, in questa fase transitoria, risultano ancora iscritte nella relativa Anagrafe (articolo 13-bis del Dpr 641/72). Un’agevolazione prevista anche per le Associazioni e società sportive dilettantistiche in base all’articolo 90, comma 7, della legge 289/2002 che resta efficace anche post riforma dello Sport. Ciò – a differenza di quanto previsto nel Terzo settore – anche nell’ipotesi di enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali.