La riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita nell’attivo circolante non ne cambia la classificazione iniziale. Il principio contabile Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede la riclassificazione nell’attivo circolante, in apposita voce preceduta da numero romano (separata dalle rimanenze), nel momento in cui le immobilizzazioni sono destinate all’alienazione: l’ammortamento è interrotto. In tale situazione si applica l’articolo 2423-ter comma 3 del Codice civile che obbliga all’aggiunta di altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 relativi, rispettivamente, allo stato patrimoniale e al conto economico. La valutazione avviene al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, come prevede l’articolo 2426 n. 9 per le rimanenze iscritte nell’attivo circolante. Queste regole si applicano anche ai cespiti obsoleti e in generale a tutti quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente, che sono poi valutati al minore tra valore netto contabile e valore recuperabile, con interruzione dell’ammortamento.
In queste situazioni un quesito ricorrente riguarda gli effetti della riclassificazione con riferimento alla successiva cessione e precisamente la classificazione di quanto conseguito come plusvalenza oppure come ricavo. In proposito è opportuno precisare che la riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita non cambia la classificazione iniziale delle stesse, in quanto ha solo la finalità di evidenziare che a seguito della cessione si genereranno disponibilità liquide.
Pertanto, il componente positivo derivante dalla vendita dell’immobilizzazione deve essere classificato come plusvalenza, senza tenere conto del fatto che il bene, alla data della vendita, è iscritto nell’apposita voce dell’attivo circolante in base a quanto prevede il principio contabile Oic 16.In sostanza, l’immobilizzazione riclassificata nell’attivo circolante continua a essere un’immobilizzazione a tutti gli effetti e, pertanto, al momento della cessione si applicano le regole, dettate dall’Oic 16, per le alienazioni che prevedono l’iscrizione del componente positivo nel conto economico tra le plusvalenze (voce A.5) o tra le minusvalenze (Voce B.14).
Queste considerazioni sono valide anche dal punto di vista fiscale per effetto del principio di derivazione, trattandosi di un criterio di classificazione: pertanto, anche la tassazione della plusvalenza in cinque esercizi, se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 86 del Tuir.
Si deve considerare che la riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita nell’attivo circolante favorisce la lettura del bilancio anche con riferimento all’analisi finanziaria dello stesso: questa è la sola finalità. La riclassificazione ha un impatto sugli indici di bilancio in relazione, per esempio, al grado di copertura delle immobilizzazioni con i mezzi propri. Infine, dal punto di vista fiscale, è opportuno che l’immobilizzazione resti iscritta, sino alla cessione, nel registro dei beni ammortizzabili.
