Il decreto delegato sulla fiscalità della crisi atteso nelle prossime settimane agevolerà la concreta possibilità di utilizzare – nell’ambito delle procedure concorsuali – i crediti d’imposta di cui l’impresa debitrice è titolare, formatisi nel corso delle procedure stesse. Si pensi, ad esempio, ai crediti d’imposta discendenti dalle ritenute subite dall’impresa in relazione agli interessi attivi maturati sui depositi bancari eseguiti dagli organi giudiziali in attesa della ripartizione dell’attivo, sui quali le banche depositarie, in base all’articolo 26 del Dpr 600/1973, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito.
Le regole generali
Sulla base delle ordinarie disposizioni dettate per la generalità delle aziende (e non per quelle in una procedura di crisi), l’impresa può utilizzare diversamente tali ritenute a seconda della situazione di debito o di credito tributario in cui si viene a trovare alla fine di ogni periodo d’imposta:
nel caso in cui il suo risultato reddituale sia positivo e il tributo personale che si rende dovuto ecceda l’importo delle ritenute, quest’ultimo può essere scomputato da quello del debito originato dal reddito imponibile, riducendo l’ammontare da versare all’Erario;
nel caso in cui, invece, il suo risultato nel periodo d’imposta sia negativo oppure, pur essendo positivo, il tributo sul reddito che ne discende sia inferiore all’importo delle ritenute subite, si forma un credito d’imposta pari allo stesso ammontare delle ritenute, nella prima ipotesi, e all’eccedenza delle ritenute rispetto al debito tributario, nella seconda.
Tale credito, sulla base della disciplina ordinaria recata dall’articolo 80 del Tuir, a scelta del contribuente può essere computato in diminuzione dell’imposta relativa al periodo successivo, chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero compensato con altri debiti fiscali.
Ogni volta che, nell’ambito della liquidazione giudiziale, il reddito deve essere determinato sulla base del maxi-periodo previsto dal comma 2 dell’articolo 183 del Tuir, tale dichiarazione può essere presentata solo successivamente alla chiusura della procedura e quindi il credito d’imposta derivante da tale dichiarazione emerge di solito successivamente al soddisfacimento dei creditori e non può essere conseguentemente utilizzato per concorrere al pagamento di questi ultimi.
Cessione dei crediti più ampia
Ciò posto, con il decreto sulla fiscalità della crisi sarà consentita la cessione dei crediti d’imposta, formatisi durante uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi e dell’insolvenza, anche anteriormente alla chiusura della procedura, cioè ancor prima della presentazione della dichiarazione fiscale da cui tali crediti emergono, allo scopo di superare i suddetti effetti distorsivi della disciplina che negli istituti liquidatori prevederà la tassazione del reddito sulla base del cosiddetto maxi-periodo.
In linea con la sentenza 4 febbraio 2021, n. 2608, con cui la Cassazione a Sezioni unite si è pronunciata sulla cedibilità – da parte del curatore fallimentare o del commissario liquidatore – del credito d’imposta formatosi nel corso della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, in virtù delle ritenute fiscali subite dall’impresa sottoposta a procedura, verrà previsto che i crediti relativi alle imposte indicate nell’articolo 17 del Dlgs 241/97, maturati sia nel corso della liquidazione giudiziale, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, del concordato preventivo di qualsiasi tipo, del concordato semplificato liquidatorio, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, del concordato minore e della liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati, sia anteriormente all’apertura di tali procedure, possono essere ceduti dall’impresa che ne è titolare anche prima della presentazione della dichiarazione fiscale da cui ne risulta il diritto, a condizione che l’impresa ne abbia fornito, mediante posta elettronica certificata, preventiva comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione finanziaria, producendo i documenti giustificativi di tali crediti.