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Detrazione più aderente all’effettivo uso dei beni

Si dovrebbe abbandonare il mero vincolo formale della categoria catastale

Il decreto Iva regola la detrazione dell’imposta assolta dai soggetti passivi in relazione alle spese connesse ai beni immobili. La disciplina è volta a limitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva ogni volta in cui il bene immobile abbia destinazione abitativa (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i, Dpr 633/72). Tuttavia, l’indetraibilità non trova un immediato riscontro nella normativa unionale, ma è frutto di una norma che mirava a tutelare l’Erario in termini di «esclusione della detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, arte o professione o utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette ad imposta».

La prassi dell’agenzia delle Entrate sembra mantenere ancora oggi una posizione non in linea con l’orientamento unionale, ancorando le proprie posizioni a elementi formali, quali la categoria catastale dell’immobile piuttosto che l’elemento sostanziale legato all’effettivo utilizzo.

La giurisprudenza della Cassazione è più sostanziale rispetto alla prassi dell’amministrazione finanziaria, sostenendo che «il nesso oggettivo che deve sussistere tra acquisto e impiego di beni e servizi (…) non è quello di diretta e meccanica utilizzazione, ma (…) si riassume in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo Iva» (si veda, fra le altre, la sentenza 3458/2014).

Nel tempo questo limite all’esercizio del diritto a detrazione è stato mitigato da alcune interpretazioni di prassi e pronunce di giurisprudenza, al fine di rendere coerente con i profili sostanziali dell’operazione la corretta operatività della norma Iva. In particolare, sia l’Agenzia che la Cassazione hanno individuato nello svolgimento dell’attività di tipo ricettivo la causa dirimente per poter ammettere l’esercizio del diritto a detrazione, a prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile. Da questo assunto, ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità dell’imposta di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del decreto Iva.

Questa apertura legata esclusivamente all’attività turistico-ricettiva è un primo passo per dar rilevanza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. A questa valutazione è giunto il legislatore che, nella legge delega 111/2023, ha previsto una razionalizzazione del sistema impositivo, occupandosi anche del settore immobiliare. In particolare, in riferimento al diritto a detrazione, il criterio di delega disciplinato dall’articolo 7, comma 1, lettera d) intende rendere la detrazione maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati nelle operazioni soggette all’imposta, in linea con la disciplina della direttiva Iva. In questo senso, si dovrebbe abbandonare il vincolo meramente formale della classificazione catastale dell’immobile quale elemento qualificante per poter procedere alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, a favore di un’analisi puntuale dell’impiego fattuale che si fa dell’immobile stesso.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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