Cerca
Close this search box.

Omessa indicazione in RW delle criptovalute sanabile entro il 28 febbraio

Possibile regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione 2023 (redditi 2022), usufruendo delle sanzioni fisse ridotte in luogo della sanzione proporzionale del 3%

Il 28 febbraio 2024 scade il termine per sanare l’omessa indicazione delle criptovalute nel quadro RW nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 presentata entro i termini, ovvero per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione, usufruendo delle sanzioni fisse ridotte in luogo della sanzione proporzionale del 3%, riducibile in sede di ravvedimento operoso (il «ravvedimento speciale» non si applica alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale). A tal proposito, con la risoluzione 82/E del 2020 è stato ribadito che è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW nel caso di dichiarazione annuale presentata nei termini. La presentazione del modulo RW entro 90 giorni dal 30 novembre 2023 senza riflessi sulle imposte dovute comporta esclusivamente l’applicazione della sanzione di 258 euro ridotta a 1/9. Coloro che invece abbiano omesso la presentazione del 730 o del modello redditi relativi al periodo d’imposta 2022 potranno sanare tale irregolarità presentando entro il 28 febbraio 2024 il modello Redditi con il quadro RW, usufruendo della riduzione della sanzione fissa di 250 euro (per la dichiarazione tardiva) a 1/10 per quanto riguarda il modello dichiarativo e della sanzione di 258 euro ridotta a 1/10 per quanto riguarda il quadro RW.

Modalità di compilazione del quadro RW

Le istruzioni relative alla corretta compilazione del quadro RW in relazione alle criptovalute, oltre che nei modelli dichiarativi, sono contenute nella circolare 30/E del 2023. Nell’ambito di Telefisco 2024 l’agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione del quadro RW per il periodo d’imposta 2023, ritenendo applicabili anche alle cripto-attività i principi contenuti al punto 14 della circolare 12/E dell’8 aprile 2016, il cui effetto pratico viene di seguito illustrato. Innanzi tutto, a parere di chi scrive tali chiarimenti trovano applicazione anche per i periodi d’imposta precedenti al 2023. Ciò posto, ai fini dell’individuazione del valore iniziale e finale delle criptovalute da inserire nel quadro RW, è possibile compilare un solo rigo per ogni «portafoglio» o «conto digitale» in assenza di ulteriori apporti di capitale nell’ambito di tali rapporti.

Viceversa, la variazione della composizione finanziaria dovuta ad un nuovo apporto di capitale fa discendere un nuovo obbligo dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:

1) si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;

2) in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.

In entrambi i casi il contribuente dovrà poi predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività da esibire solo in caso di controlli.

Sanzioni applicabili dal 1° marzo 2024

Dal 1° marzo 2024 troverà invece applicazione la sanzione del 3% sull’importo delle criptovalute non dichiarate nel quadro RW, per il periodo d’imposta 2022 (e per quelli precedenti), riducibile in sede di ravvedimento operoso in base alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, solo nel caso di dichiarazione originaria presentata entro i termini, ovvero tardivamente (entro il 28 febbraio 2024 per il periodo d’imposta 2022). Il punto 14 della circolare 12/E del 2016 contiene anche un chiarimento in materia di sanzioni applicabili nel caso di violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Il valore di riferimento per il calcolo del 3% della sanzione proporzionale (da ridurre in sede di ravvedimento operoso) è quello al termine del periodo d’imposta o di possesso, ponderato in base ai giorni di possesso degli asset. Ad esempio, la sanzione applicabile ad un contribuente che abbia detenuto per tutto il 2022 una frazione di bitcoin per un controvalore di 10mila euro al 31 dicembre 2022, è pari a 300 euro. Viceversa, la sanzione applicabile ad un soggetto che abbia detenuto il medesimo ammontare di criptovalute al termine del periodo d’imposta, ed il cui periodo di possesso sia pari ad esempio a 100 giorni nel corso del 2022, sarà pari a 82,19 euro, ossia il 3% di 2.739,73 euro (importo che si ottiene ponderando il valore finale per i giorni di possesso).

Infine, nel caso delle criptovalute non trova applicazione il raddoppio della sanzione del 3% prevista per gli asset detenuti nei Paesi black list (circolare 30/E del 2023).

 

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator