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Rendicontazione Esg, la sostenibilità obbliga al dialogo con i sindacati

In consultazione la bozza di recepimento della direttiva Csrd. Nei primi tre anni giustificabili i buchi di informazione sulla filiera

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile per la consultazione lo schema di decreto delegato per il recepimento della direttiva 2022/2464/Ue, nota come Corporate sustainability reporting directive (Csrd). La fase di consultazione sarà aperta fino al 18 marzo 2024.

La Csrd, che è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e dovrà essere recepita entro il 6 luglio 2024, prevede la graduale estensione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità a tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché alle piccole e medie imprese (purché con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e ad esclusione delle microimprese) e alle imprese di paesi terzi, al ricorrere di determinati requisiti. L’obiettivo è quello di potenziare la trasparenza e la divulgazione di informazioni in relazione agli impatti ambientali, sociali e di governance (Esg) delle attività aziendali.

La redazione della rendicontazione di sostenibilità, attualmente denominata «dichiarazione di carattere non finanziario», prevede l’utilizzo di standard comuni definiti al livello europeo (Esrs), elaborati dall’Efrag e adottati dalla Commissione con specifici atti delegati.

Il documento deve essere sottoposto a un’attività di assurance per il rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione agli standard Esrs. Per lo svolgimento di questa attività sono previsti requisiti specifici.

La rendicontazione diventa parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, seguendo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e la pubblicazione dei documenti finanziari dell’impresa, coinvolgendo i suoi organi sociali. Per le società quotate, la rendicontazione di sostenibilità estende i compiti di attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto, conformemente alle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 154 bis del Testo unico della Finanza (Tuf).

La Csrd amplia e dettaglia i contenuti della rendicontazione di sostenibilità, includendo informazioni non solo sull’impresa o il suo gruppo ma anche sulla catena del valore, una delle principali innovazioni della nuova legislazione. Sarà necessario delineare in modo dettagliato i principali impatti negativi, sia attuali che potenziali, associati alla catena del valore dell’impresa. Questa descrizione dovrebbe coprire aspetti come i prodotti e servizi offerti, le relazioni commerciali e la catena di approvvigionamento. Inoltre, occorrerà includere informazioni sulle azioni intraprese per identificare e monitorare questi impatti.

Per quanto riguarda le informazioni richieste sulla catena del valore, per i primi tre esercizi finanziari soggetti a rendicontazione, le norme consentono alla società madre di includere nella relazione di sostenibilità una spiegazione dettagliata delle eventuali omissioni. Questo chiarimento dovrebbe riguardare gli sforzi compiuti dalla società per acquisire tutte le informazioni necessarie, indicare le ragioni per cui esse non sono disponibili e presentare i piani per ottenerle in futuro.

Le informazioni dovranno essere rese disponibili utilizzando il formato elettronico unico europeo (Esef), in Extensible HyperText Markup Language (XHTML) con marcature xbrl. Inoltre, l’impresa deve pubblicare gratuitamente le informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet per consentire un accesso agevole a tali dati.

La direttiva prevede l’obbligo di fornire informazioni sulla sostenibilità ai rappresentanti dei lavoratori e stabilisce la necessità di instaurare un dialogo regolare con loro. Tale confronto deve includere la discussione sulle informazioni pertinenti e sui metodi per ottenerle e verificarle. La direttiva specifica che questo scambio di opinioni dovrebbe avvenire in tempi, modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il proprio parere. Se del caso, questo parere deve essere comunicato agli organi amministrativi, direttivi e di controllo pertinenti.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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