Cerca
Chiudi questo box di ricerca.

Detrazione integrale per l’Iva sul noleggio delle auto di cortesia

La Cgt Lombardia: servizio necessario affinché l’attività di riparazione e manutenzione dei veicoli possa essere eseguita secondo gli standard offerti

È integralmente detraibile l’Iva afferente i canoni di noleggio delle auto utilizzate come auto di cortesia (courtesy car) corrisposti da una società nel settore della vendita e riparazione di veicoli, in quanto tali veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. A stabilirlo è la sentenza 3765/5/2023 della Cgt Lombardia, che, peraltro, conferma il giudicato di primo grado (n. 3255/11/22) e condanna l’agenzia delle Entrate alle spese processuali.

Posto che la detrazione dell’imposta relativa ai costi di acquisizione delle autovetture, in quanto veicoli stradali a motore, è consentita nella misura ridotta del 40% (sempreché le stesse non siano utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, né da agenti o rappresentanti di commercio), tuttavia – la limitazione in questione – è inapplicabile nel caso in cui tali veicoli formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, nel qual caso la detraibilità dell’Iva spetta in misura piena, secondo quanto previsto alla lettera c), comma 1, dell’articolo 19-bis1 del Dpr 633/72.

La contestazione sollevata dall’agenzia delle Entrate si incentrava sulla asserita erronea detrazione piena dell’Iva operata dalla società (parte appellata) con riferimento alle spese sostenute per l’acquisizione, a mezzo di contratti di noleggio, di veicoli destinati ad essere utilizzati come auto sostitutive (courtesy car). Secondo l’Ufficio, infatti, tali tipologie di vetture non possono essere incluse tra i veicoli che «formano oggetto dell’attività propria dell’impresa».

Invero, come confermato dai giudici di secondo grado, con la locuzione «attività propria» dell’impresa, ci si riferisce a quella svolta «normalmente» e «abitualmente» per il raggiungimento del fine economico dell’impresa, come contenuto nell’atto costitutivo, nonché all’ulteriore attività accessoria e strumentale alla precedente (risoluzione 168/E/2002; Cassazione, sentenze 1033/1999, n.7214/2000 e n.7423/2001).

Nel caso analizzato, è evidente che il servizio di concessione di courtesy car deve considerarsi non solo pienamente ricompreso nell’attività di assistenza post-vendita assolta dalla società, ma necessario affinché l’attività di riparazione e manutenzione dei veicoli possa essere eseguita secondo gli standard dettati dal livello dei servizi offerti (in questo caso, per di più, relativi a un marchio premium).

La Corte, peraltro, ha accertato, anche attraverso la visione del sito web della società appellata, non solo che l’attività fosse svolta «normalmente» e «abitualmente» dalla società stessa, ma che fosse anche «effettivamente svolta» (sul sito si legge «il servizio di noleggio a pagamento di un’auto di cortesia per tutta la durata dell’intervento in assistenza»). Dunque non vi sono dubbi che si rientri nell’ambito «dell’attività propria» dell’impresa.

In generale, resta ferma la necessità di una adeguata e corretta interpretazione da attribuire alla lettera della norma che deve essere calata nelle specifiche realtà aziendali. La fornitura di servizi aggiuntivi nell’ambito dei servizi di assistenza post-vendita non può prescindere dalle specifiche esigenze del target di clienti cui la società si rivolge e, nel caso di specie, essendo riconducibili all’attività di rivenditore e manutentore/riparatore di veicoli di alta gamma, ne rappresentano il mezzo necessario, senza il quale il fine commerciale perseguito dall’impresa non potrebbe essere raggiunto.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator