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Impatriati, dal 30 aprile 2019 la proroga non sconta l’imposta

Agevolazione per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia, senza il pagamento dell’imposta forfettaria.

Con una recente risposta a interpello non pubblicata, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, possono usufruire della proroga dell’agevolazione senza il pagamento dell’imposta forfettaria di cui alla legge di Bilancio 2021 in quanto agli stessi si applica l’articolo 16, comma 3-bis del D4lgs 147/ 2015.

Il chiarimento è importante in quanto il susseguirsi delle norme e la mancanza di conferme da parte dell’Agenzia (la risposta 703/2021 affronta infatti il caso di un rientro al 15 aprile 2019, confermando l’ “opzione” a pagamento) avevano fatto ritenere che tali soggetti potessero essere equiparati, non solo relativamente alla percentuale di agevolazione spettante, ma anche alla modalità di effettuazione della proroga (e quindi pagando) a quelli rientrati in Italia prima del 30 aprile.

Si ricorda che le norme di maggior favore riguardanti i lavoratori impatriati introdotte dal decreto Crescita dovevano applicarsi ai soggetti diventati fiscalmente residenti in Italia dal 2020. Il Dl 124/2019 ne ha invece anticipato la decorrenza dall’anno d’imposta 2019 solo per coloro che avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.

Le minori entrate conseguenti all’anticipazione dell’applicazione dell’agevolazione a tali soggetti avrebbero dovuto essere finanziate dal cosiddetto Fondo controesodo a decorrere dal 2020. In questi anni, in mancanza della pubblicazione del decreto attuativo che chiarisse le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo, tali soggetti si sono adeguati alle precisazioni dell’Agenzia (si veda circolare 33/2020) avvalendosi dell’agevolazione solo nella misura del 50 per cento.

Considerando che gli stessi, per tutti questi anni. si sono avvalsi dello stesso vantaggio fiscale riconosciuto a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 (tassazione su un imponibile del 50% anziché del 30%), pur essendo normativamente esclusi dalla possibilità di usufruire dell’opzione (si veda articolo 1, comma 50 legge Bilancio 2021) gli stessi non sapevano se potevano usufruire della proroga in modo “automatico” oppure pagando e seguendo la procedura del Provvedimento del marzo 2021 (protocollo n. 60353).

Con il recente chiarimento, l’Agenzia conferma che tali soggetti non rientrano nell’ambito delle fattispecie regolamentate dalla legge di Bilancio 2021, ma bensì in quella dell’articolo 16, comma 3-bis del Dlgs 147/2015. Di conseguenza gli stessi, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, potranno usufruire della proroga dell’agevolazione senza effettuare il versamento dell’imposta forfettaria prevista dalla legge di Bilancio 2021.

Fonte: Il Sole 24ORE

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