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E-commerce e affitti brevi, i venditori esclusi dall’invio di dati al Fisco

I gestori di piattaforme e app devono comunicare i dati dei venditori entro fine gennaio 2024, come previsto dall’Agenzia.

Le piattaforme online sono obbligate a raccogliere i dati di tutti gli account venditori, siano essi persona fisica o entità giuridica che operano in specifici ambiti. I dati da raccogliere sono, però, diversi a seconda della natura dei soggetti.

I dati che devono essere comunicati sono quelli relativi ai venditori cioè agli utenti, persone fisiche o giuridiche, fruitori della piattaforma, che nel periodo oggetto di comunicazione svolgono un’attività rilevante percependone un corrispettivo.

La Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

I venditori esclusi

La direttiva europea 2021/514, però, pone dei limiti per cui non tutti i dati devono essere trasmessi. Infatti, non devono essere trasmessi i dati dei venditori che hanno concluso meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2mila euro, né quelli dei fornitori di alloggi che abbiano facilitato oltre duemila attività mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione; né, infine, le entità statali e le entità quotate in un mercato regolamentato di valori mobiliari.

Il decreto 32/2023, che in Italia ha dato attuazione alla direttiva, precisa che è onere del gestore individuare i venditori esclusi.

Le persone fisiche

Con riferimento ai venditori persone fisiche, i gestori di piattaforma devono comunicare i seguenti dati:

a) nome e cognome;

b) indirizzo principale;

c) l’eventuale Nif (numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente) rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di Nif, il luogo di nascita del venditore;

d) il numero di partita Iva del venditore, se disponibile;

e) la data di nascita.

Le persone giuridiche

Con riferimento ai venditori persone giuridiche, oltre ai precedenti dati, sono richiesti il numero di registrazione dell’attività e la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

Trai i dati da comunicare all’amministrazione finanziaria, sono, infine, richiesti anche alcuni dati “sensibili” quali: l’identificativo del conto finanziario del venditore su cui viene accreditato l’importo della transazione; il nome del titolare del conto finanziario; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Per tutte queste informazioni, il legislatore europeo ha garantito il rispetto della privacy.

Fonte: Il Sole 24ORE

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