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Art bonus anche per professionisti e imprenditori in regime forfettario

Ammessi all’agevolazione anche i lavoratori autonomi che applicano il regime forfettario, oltreché imprenditori e imprese agricole.

Con la circolare 34/E, pubblicata lo scorso 28 dicembre, l’agenzia delle Entrate torna a fare il punto sui requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità al credito d’imposta previsto per chi effettua erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (di cui al Dl 83/14). In base ai chiarimenti l’agevolazione spetta anche ai professionisti e imprenditori in regime forfettario.

Sotto esame è l’agevolazione che spetta per le liberalità in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione di beni culturali pubblici e sostegno di enti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Con la specifica che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% nei confronti di:

– persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;

– soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il requisito soggettivo

Diversi i chiarimenti che arrivano sul fronte dei beneficiari. In assenza di limitazione espressa, si ammettono tra i destinatari dell’art bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfettario (di cui alla legge 190/2014), oltreché gli imprenditori e le imprese agricole. Il beneficio spetta anche agli associati dell’associazione culturale senza fini di lucro che sia destinataria delle erogazioni liberali, sempreché quest’ultime riguardino un bene culturale pubblico di cui l’associazione medesima sia affidataria.

Esclusi dal novero sono, invece, coloro che donano ad un trust, laddove quest’ultimo non amministri direttamente beni del patrimonio culturale pubblico bensì laddove operi di “intermediario” tra i donatori e il beneficiario finale. Una precisazione condivisibile posto che, in quest’ipotesi, mancherebbe un requisito indefettibile per l’ammissione al beneficio considerato che il beneficiario finale delle liberalità è un soggetto diverso dal trust.

Il requisito oggettivo

A livello oggettivo, per l’applicazione dell’art bonus, le liberalità agevolate debbono riguardare:

1) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

2) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

3) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

4) realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

L’agevolazione scatta anche laddove le erogazioni liberali siano destinate alle fondazioni private. Ciò, tuttavia, a patto che ricorra la matrice pubblica dell’ente e la riconducibilità dei beni oggetto di liberalità tra i luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Con riguardo alla nozione di «bene culturale pubblico» l’Agenzia è poi intervenuta con un elenco di fattispecie esplicative. Rientrano, ad esempio, nel novero le liberalità destinate ad un ente che gestisca un patrimonio culturale di «appartenenza pubblica». Non anche l’ipotesi in cui il bene riguardi una collezione privata, seppur di interesse storico, detenuta da una fondazione privata. Ciò tenuto conto che, a dire dell’agenzia, il riconoscimento dell’interesse storico della collezione non influisce ai fini dell’appartenenza pubblica del bene, trattandosi di un patrimonio privato. Con l’ulteriore precisazione che la concessione di uno spazio pubblico non integra di per sè il requisito dell’appartenenza pubblica dell’istituto di cultura che viene invece richiesto dalla norma per accedere all’agevolazione fiscale (si vedano le riposte ad interpello n. 546/E/2022 e 331/E/2023).

Fonte: Il Sole 24ORE

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