Cerca
Close this search box.

Dividend washing, stop al credito d’imposta se c’è interposizione

Operazione: acquisto azioni, erogazione dividendi, retrocessione a fondo USA. Inopponibile al Fisco per interposizione reddito.

L’acquisto di azioni in società residenti in Italia in prossimità dell’erogazione dei dividendi ad opera di una società francese e la retrocessione delle stesse al fondo d’investimento statunitense, che non avrebbe avuto titolo a invocare il rimborso del credito d’imposta sui dividendi, configura un’operazione di interposizione nel possesso del reddito ed il relativo negozio è inopponibile al Fisco. Ne consegue che è legittimo il diniego dell’agenzia delle Entrate in relazione all’istanza per richiedere il rimborso del credito d’imposta sui dividendi presentata dalla società francese in quanto quest’ultima ha realizzato l’operazione in difetto di valide ragioni economiche e non può essere considerata il beneficiario effettivo dei dividendi. Sono questi i principi affermati dalla Corte di giustizia di secondo grado dell’Abruzzo, nell’ambito della sentenza 705/6/2023.

La sentenza in commento, che si riferisce al regime di tassazione dei dividendi societari in vigore fino al 31 dicembre 2003, si pone in linea di continuità con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, sentenze n. 26057/201525726/2009) in base al quale le operazioni di «dividend washing» sono inopponibili al Fisco in quanto poste in essere con il solo fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Nel caso di specie, la società francese aveva presentato 612 istanze di rimborso per complessivi 81 milioni di euro circa, in relazione ai crediti d’imposta che sarebbero maturati, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, all’atto della riscossione dei dividendi pagati da società italiane.

A seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, il Pm ha nominato un perito al fine di accertare la concreta dinamica delle operazioni finanziarie poste in essere. A fronte dell’esame di un campione del 32,19% delle istanze di rimborso, è emerso che il credito d’imposta spettava in relazione ad una parte minoritaria dei dividendi (36,57% del totale), mentre per la differenza (63,43%) si trattava di operazioni elusive, in quanto la società francese aveva acquistato, o ricevuto in prestito, le partecipazioni azionarie a ridosso del pagamento dei dividendi. L’operazione di retrocessione dei titoli, essendo avvenuta subito dopo l’incasso del dividendo, era idonea a configurare la stessa come mera intermediazione a favore di altri soggetti (per lo più fondi statunitensi) che non avrebbero invece avuto diritto a richiedere il rimborso del credito d’imposta sui dividendi in assenza dell’interposizione della società francese.

Inoltre, la gran parte di quelle operazioni era avvenuta, al di fuori dei mercati regolamentati di borsa, per il tramite del canale Swift a cui hanno accesso soltanto gli istituti di credito, e con modalità a loro volta anomale («receipt free» e «delivery free»), e quindi senza il pagamento del corrispettivo, né in sede di acquisto né di rivendita. Infine, il forte scostamento tra la «giacenza media» delle azioni detenute al termine degli undici mesi solari precedenti a quello in cui è avvenuto lo stacco della cedola e la giacenza media detenuta in prossimità dello stacco della cedola ha rafforzato la tesi dell’Ufficio (si veda Cassazione sentenza n. 14764/2021).

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator