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Fattura elettronica, con il nuovo tracciato liquidazione Iva automatica per i produttori agricoli

Modifiche dal 1° febbraio. La valorizzazione dei campi permetterà di accedere al servizio messo a disposizione dalle Entrate.

Dal 1° febbraio 2024 cambia il tracciato delle fatture elettroniche con una novità per gli agricoltori. Sul sito dell’agenzia delle Entrate è stata, infatti, pubblicata, la versione 1.8 delle specifiche tecniche che consentirà ai produttori agricoli in regime speciale in base all’articolo 34 del Dpr 633 del 1972 di comunicare attraverso il blocco «AltriDatiGestionali» informazioni utili per ottenere la gestione automatica delle liquidazioni Iva.

Sono tali i produttori agricoli che cedono prodotti compresi nella tabella A, parte I, allegata al Dpr 633/1972, vale a dire coloro che determinano l’ammontare dell’Iva ammesso in detrazione applicando la percentuale di compensazione propria del prodotto all’ammontare imponibile delle operazioni attive. Per questi soggetti, l’Iva assolta sugli acquisti non è detraibile in quanto sostituita dalla forfettizzazione. Pertanto, l’Iva da versare all’erario è data dalla differenza tra l’Iva applicata sulle vendite (quindi, incassata dai clienti) e quella determinata forfettariamente. Si ricorda che il regime speciale esplica i suoi effetti solo sulle operazioni passive mentre sulle operazioni attive l’Iva è applicata con le aliquote ordinarie proprie del prodotto; ad esempio, un produttore agricolo in regime speciale che vende vino applicherà alla cessione l’aliquota del 22% mentre determinerà l’imposta ammessa in detrazione con la percentuale del 12,3 per cento. Di fatto, l’ammontare da versare all’erario è pari al 9,7 per cento. Ne consegue che nel caso in cui la percentuale di compensazione coincida con l’aliquota Iva propria del prodotto, l’ammontare dell’Iva da versare e quello dell’Iva detraibile coincideranno e nessun importo da versare emergerà dalla liquidazione. Questo accade, ad esempio, con la vendita del latte (10%) o con i cereali (4%).

Utilizzando il nuovo tracciato, il produttore agricolo in regime speciale potrà valorizzare l’elemento «TipoDato» così da ottenere la gestione automatica della liquidazione Iva. In particolare, il campo potrà essere valorizzato come segue:

• con la stringa «ALI-COMP», nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del Dpr 633/1972. Le specifiche tecniche prevedono che in questa ipotesi l’elemento «RiferimentoNumero» debba essere valorizzato con la percentuale di compensazione stabilita per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto;

• con la stringa «NO-COMP», nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A del Dpr 633/1972 per le quali, quindi, non si può applicare il regime speciale;

• con la stringa «OCC34BIS», nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del Dpr 633/1972 effettuate dal produttore agricolo. Questa norma, si ricorda, dispone che per le attività connesse di fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile, l’Iva è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

Si precisa, infine, che la valorizzazione di questi campi è una facoltà e non un obbligo e permetterà di avere una gestione automatica delle liquidazioni; le specifiche tecniche non precisano altro sul punto ma si ritiene che la liquidazione venga messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

Fonte: Il Sole 24ORE

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