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La prassi della settimana: al via dal 1° aprile le nuove specifiche tecniche della e-fattura

La prassi della settimana: al via dal 1° aprile le nuove specifiche tecniche della e-fattura
 
Iva

Importazioni senza Iva per i beni destinati ad esami, analisi o prove

 

Un’azienda italiana coinvolta in un progetto europeo di ricerca e sviluppo deve importare alcuni manufatti dalla Svizzera da sottoporre ad analisi, prove e test distruttivi.

Le importazioni di beni (disciplinate dall’articolo 68, Dpr 633/1972) destinati a esami, analisi o prove possono avvenire senza applicazione dell’Iva (in regime di franchigia doganale), come previsto dagli articoli da 72 a 78, direttiva 19 ottobre 2009, n. 2009/132/CE, che ha sostituito la direttiva 28 marzo 1983, n. 83/181/CEE (recepita con Dm 5 dicembre 1997, n. 489). I citati articoli presentano il medesimo contenuto degli articoli da 70 a 76 della direttiva abrogata.

Ancorché la direttiva del 2009 non sia stata puntualmente acquisita con una norma interna di recepimento, le sue disposizioni sono in continuità con la direttiva del 1983, per cui può farsi riferimento alle disposizioni contenute nel Dm 489/1997, con cui il legislatore nazionale ha adeguato il nostro ordinamento alla precedente direttiva ora abrogata. In buona sostanza, il Dm 489/1997 costituisce ancora oggi la fonte interna principale in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni. Questa conclusione deriva sia dall’articolo 96, direttiva 2009/132/CE, sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue in tema di «efficacia verticale» delle direttive, in base alla quale alle direttive dev’essere riconosciuta efficacia diretta nei rapporti tra i singoli e lo Stato, quando le relative disposizioni risultano essere incondizionate, sufficientemente chiare e qualora lo Stato membro non le abbia recepite entro il termine fissato.

Secondo le cennate disposizioni, la non applicazione dell’Iva – sull’importazione di beni costituenti prototipi, privi di valore commerciale e non destinati alla vendita – è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i beni devono essere interamente consumati o distrutti nel corso delle operazioni di esame, analisi o prova;

b) i beni non devono costituire operazioni di promozione commerciale;

c) i beni devono essere di quantità strettamente necessarie allo scopo dell’importazione;

d) gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, o essere ceduti gratuitamente al Fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) o, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.

Iva

Fattura elettronica: pubblicate le nuove specifiche tecniche

 

Dal 1° aprile 2025 le specifiche tecniche per la fattura elettronica sono pronte per la gestione dell’irregolare fatturazione, della franchigia transfrontaliera e della fattura semplificata per i forfetari.

Le nuove specifiche tecniche (versione 1.9) sono state pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di gestire le fatture elettroniche secondo le ultime novità normative.

Gli interventi effettuati possono così sintetizzarsi:

a) viene introdotto un nuovo tipo documento (TD29) per comunicare l’omessa o irregolare fatturazione, di cui all’articolo 31, comma 10, Dlgs 172/2024 (che ha sostituito l’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997). La norma dispone che «Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare». In altre parole, la cd. «Autofattura spia» (tipo documento TD20) è stata sostituita da una comunicazione all’agenzia delle Entrate che consiste nella predisposizione di un file XML con tipo documento TD29 che contiene i dati del cedente o prestatore. È stata, quindi, modificata la descrizione del codice TD20 che dal 1° aprile 2025 rimane utilizzabile solo: i) in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile; ii) nelle ipotesi in cui, a fronte di un acquisto intracomunitario, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

b) viene introdotto il «Regime Fiscale RF20» per identificare il nuovo «Regime transfrontaliero di franchigia Iva» in vigore dal 1° gennaio 2025 (articoli da 70-quaterdecies a 70-duovicies, Dpr 633/1972);

c) viene modificato il codice errore «00460» a seguito dell’eliminazione della soglia di 400 euro per l’emissione delle fatture semplificate sia per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario sia per quelli aderenti al regime transfrontaliero di franchigia Iva.

Imposta sostitutiva

Personale sanitario: imposta sostitutiva sui compensi per prestazioni aggiuntive

 

I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attengono all’applicabilità, nei confronti del personale della sanità privataaccreditata, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntivevolte alla riduzione delle liste di attesa, effettuate dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale ai sensi dell’articolo 7, Dl 73/2024. Questa norma dispone che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento».

Richiamando la Risposta Interpello 17 dicembre 2024, n. 264 l’agenzia ha ribadito che il menzionato articolo 7 fa riferimento alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del Ccnl «Area Sanità – triennio 2019-2021» del 23 gennaio 2024, il quale riguarda esclusivamente il personale dipendente delle «Aziende sanitare, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».

Pertanto, l’imposta sostitutiva del 15% non può essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata, ai quali non si applica il citato Contratto collettivo.

Dichiarazioni annuali

Modelli Redditi e Irap 2025: pubblicate le bozze

 

Sul sito dell’agenzia delle Entrate si possono consultare le bozze dei modelli Redditi PF (Persone fisiche), Redditi SP (Società di persone), Redditi SC (Società di capitali), Redditi ENC (Enti non commerciali), come pure del modello Consolidato nazionale e mondiale (CNM) e del modello Irap.

I nuovi modelli dichiarativi tengono conto delle ultime novità normative.

Tra le novità del modello Redditi delle persone fisiche si segnalano quelle relative alla rimodulazione delle aliquote Irpef per scaglioni di reddito, al nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi. Inoltre, nel quadro RC, sono inseriti appositi campi relativi al «bonus tredicesima» (bonus 100 euro) così come quelli che si riferiscono alle nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, è in corso di definizione e, quindi, non è incluso nella bozza.

Quanto ai modelli Redditi delle società, è stata inserita la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno aperto un’attività d’impresa nel settore agricolo e hanno esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 4, legge 36/2024). Inoltre, nei quadri RF, RG e RE (anche del modello Redditi PF) trova spazio la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (articolo 4, Dlgs 216/2023).

In tema di Tonnage tax sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS, RN e TN per accogliere le novità normative sulla proroga decennale dell’autorizzazione al regime di tassazione forfetaria per le imprese marittime (articolo 19, Dlgs 192/2024).

Infine, nei modelli Redditi c’è un nuovo prospetto del quadro RS dedicato al Cin (Codice identificativo nazionale), di cui devono dotarsi tutte le strutture ricettive a partire dal 2025.

Redditi diversi

Plusvalenza da cessione di metalli preziosi: tassazione

 

Le cessioni di metalli preziosi generano plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir, assoggettate ad imposta sostitutiva del 26% (articolo 3, comma 1, Dl 66/2014). La nozione di «metalli preziosi» si può ricavare sia dal Dlgs 251/1999 (e dal relativo regolamento di applicazione, definito nel Dpr 30 maggio 2002, n. 150), recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, sia dalla «Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi» (entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023), i quali considerano tali il platino, il palladio, l’oro e l’argento. Precisamente, la Convenzione internazionale afferma che «I metalli preziosi sono il platino, l’oro, il palladio e l’argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall’oro, dal palladio e dall’argento».

Nell’ambito impositivo si era già espressa la circolare 165/1998, senza che però venisse menzionato il palladio. Invero la circolare richiamava solo alcuni metalli preziosi in via esemplificativa; il palladio però va incluso nel perimetro della locuzione «metalli preziosi» interessati dall’imposizione sostitutiva.

Di conseguenza, le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir, e sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%.

Agevolazioni

Auto per disabili: detrazione anche con pagamento tramite permuta dell’usato

 

L’istante è un genitore che nel 2023 ha acquistato un’autovettura per il trasporto del figlio disabile (articolo 3, legge 104/1992). Il pagamento del mezzo è stato effettuato, in parte, con bonifico bancario e, in parte, scomputando dal prezzo di acquisto del mezzo il valore di un veicolo usato venduto allo stesso concessionario. Il contribuente chiede se possa usufruire della detrazione Irpef (articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir) per l’acquisto dei mezzi di locomozione delle persone disabili, anche per il valore del veicolo dato in permuta al concessionario, in considerazione della mancanza di tracciabilità di detta ultima parte di prezzo (come richiesto dall’articolo 1, comma 679, legge 160/2019). Si tratta della detrazione del 19% dall’imposta lorda calcolata sul prezzo del veicolo, nel limite massimo di spesa pari a 18.075,99 euro.

L’agenzia delle Entrate risponde affermativamente, sostenendo che la norma che subordina l’agevolazione a pagamenti tracciabili è esplicativa e non esaustiva.

Viene però richiesto che il contribuente sia in possesso della documentazione idonea a dimostrare la permuta concordata con il venditore. Nel caso specifico, nell’ordine d’acquisto sono riportati il prezzo intero dell’auto acquistata e il costo del mezzo dato in permuta, la caparra confirmatoria e il saldo da versare alla consegna del veicolo.

Con l’occasione le Entrate ricordano che:

a) è possibile usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto) includendo, nel limite del raggiungimento del tetto di spesa di 18.075,99 euro, anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso;

b) i mezzi agevolabili sono:

– motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

– motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;

– autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi;

c) la legge di Bilancio 2020 subordina la detrazione Irpef dal 19%, per gli oneri individuati dall’articolo 15 del Tuir, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili previsti dall’ articolo 23, Dlgs 241/1997. In particolare, sono ammessi i versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento. Sono escluse le spese per l’acquisto di medicinali e prestazioni sanitarie. Quanto a quest’ultimo aspetto, l’agenzia osserva che il provvedimento con cui dovevano essere specificati «gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs n. 241/1997» non è stato per ora emanato e che, quindi, è corretto ritenere che «l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva». Di conseguenza, secondo l’Amministrazione, è corretto ritenere che le «ulteriori modalità» ammesse siano quelle idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire lo svolgimento di efficaci controlli da parte degli uffici finanziari (risoluzione 108/E/2014 e circolare 14/E/2023).

Da qui la conclusione circa il quesito posto dall’istante: dato che il valore del veicolo usato venduto al concessionario è stato utilizzato a scomputo dell’importo totale dovuto a saldo dell’acquisto dell’auto nuova, risultano compensati i rapporti di debito e credito tra le parti e la spesa, di conseguenza, è da considerare sostenuta per il suo intero ammontare.

Previdenza

Bonus mamme 2025: chiarimenti

Messaggio Inps 31 gennaio 2025, n. 401
 

L’Istituto di previdenza ha fornito chiarimenti, alla luce di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), in relazione all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dellelavoratrici madri di tre o più figli (e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore), con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (cd. «bonus mamme») di cui all’articolo 1, commi 180-182, legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

In particolare, l’articolo 1, commi 219 e 220, legge 207/2024 ha previsto, con decorrenza dal 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome (con esclusione del lavoro domestico) aventi due o più figli e con retribuzione/reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui.

Per le lavoratrici madri di due o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio minore. Per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici beneficiare di quanto disposto precedentemente dalla legge di Bilancio 2024; dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento dei diciotto anni del figlio minore.

Previdenza

Variazione di interesse di dilazione e sanzioni civili

Circolare Inps 4 febbraio 2025, n. 34
 

A seguito alla decisione di politica monetaria della Bce del 30 gennaio 2025, che ha ridotto il Tur di 25 punti base (il tasso è, pertanto, pari al 2,90%), l’Istituto di previdenza ha comunicato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,90% annuo.

Tale variazione incide sulla:

– determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

– misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), legge 388/2000.

Il nuovo tasso trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, che è pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).

Con riferimento alla riduzione delle sanzioni nel caso di procedure concorsuali, dal momento che il Tur è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% annuo), a decorrere dal 5 febbraio 2025, la riduzione delle sanzioni civili, previo pagamento integrale dei contributi e delle spese, sulla base della misura del Tur è pari al 2,90%.

Previdenza

Gestione IVS artigiani e commercianti: aliquote contributive 2025

 

L’Istituto di previdenza precisa la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione artigiani e alla Gestione degli esercenti attività commerciali.

Nello specifico, le aliquote contributive di finanziamento delle Gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori anche di età non superiore ai 21 anni. Si ricorda, inoltre, che, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%. Per quanto riguarda il 2025, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti. Agli importi dovuti va aggiunta la somma di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità. Gli artigiani e gli esercenti over 65 anni di attività commerciali, già pensionati presso le Gestioni dell’Istituto e in possesso dei requisiti previsti, possono fruire della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

La circolare specifica anche la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito: il minimale di reddito è pari a 18.555,00 euro (con l’effetto che gli artigiani devono versare 4.460,64 euro, mentre i commercianti 4.549,70 euro). Il minimale non si applica a chi svolge attività di affittacamere e ai produttori di terzo e quarto gruppo, i quali devono versare i contributi sul reddito effettivo, più il contributo di maternità. Le quattro rate di contributi dovuti sul minimale hanno le seguenti scadenze: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026. Per la parte di reddito eccedente il minimale si applica l’aliquota base fino a 55.448,00 euro (prima fascia di retribuzione annua pensionabile), oltre la quale l’aliquota IVS aumenta di un punto percentuale, arrivando al 25%. I contributi oltre il minimale sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2025 e vanno calcolati e versati fino ai massimali imponibili di reddito che sono differenziati: 92.413,00 euro per chi ha contributi accreditati prima del 1996, 120.607,00 euro per chi ha contributi dal 1996 ed è soggetto interamente al metodo di calcolo contributivo. La quota eccedente va versata entro i termini per il pagamento dell’Irpef (saldo e acconto).

Da ultimo viene evidenziato che l’articolo 1, comma 186, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono, nel corso dell’anno 2025, per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario.

Quanto al Concordato preventivo biennale, di cui al Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13, l’Inps precisa che la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato.

Riscossione

Investimenti in Zls: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

 

L’articolo 13, Dl 60/2024 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (Zls), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con Dm 30 agosto 2024 sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione di tale contributo, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Con provvedimento agenzia delle Entrate 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta. Con il documento di prassi in esame. Per consentire l’utilizzo in compensazione dello stesso, con il documento di prassi in esame è stato istituito il codice tributo 7038.

L’agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate dai contribuenti e della percentuale comunicata con provvedimento dell’agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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