Cerca
Close this search box.

Premi di produzione, confermata la tassazione con aliquota ridotta al 5%

Regime agevolato con tetto a 3mila euro e solo per lavoratori con reddito non oltre 80mila euro nel 2024

La legge 207/2024 (Bilancio 2025) interviene in materia di premi di produttività prorogando la norma che prevede la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per il triennio 2025-27, determinando una tassazione agevolata sulle somme erogate in forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa.

Una scelta importante e opportuna, considerati gli ottimi risultati prodotti dalle norme che incentivano la contrattazione sui premi di risultato e sulla produttività. Queste norme hanno favorito molto la crescita e la diffusione della contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) nella materia, come emerge dai report periodici del ministero del Lavoro. Analizzando il numero degli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali, depositati presso l’archivio ministeriale, emerge che nel 2024 il numero di intese è cresciuto quasi del 20% rispetto all’anno precedente, sfiorando i 20 mila accordi, con una copertura estesa a oltre 4 milioni e 800mila lavoratori.

Numeri importanti che giustificano ampiamente la scelta, sopra ricordata, di confermare anche per il 2025 una misura già esistente nel 2023 e nel 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota di tassazione delle somme pagate sulla base degli accordi istitutivi di premi di risultato.

È utile riepilogare il funzionamento del sistema, ricordando che l’attuale tassazione sostituiva del premio di risultato è stato introdotto dall’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015 (Stabilità 2016). Sulla base di questa norma, è stata riconosciuta la possibilità di applicare ai premi di risultato un’imposta sostitutiva (inizialmente, nella misura del 10%) delle ordinarie aliquote Irpef e delle addizionali regionali e comunali, fino a un importo massimo del premio non superiore a 3mila euro lordi.

La misura si applica ai premi erogati dai datori di lavoro privati, inclusi quelli che non hanno la qualifica di imprenditori e quelli esercenti arti e professioni.

L’accesso alla misura non è consentito, tuttavia, a tutti i lavoratori: possono beneficiare del regime di tassazione agevolata solo i titolari di reddito di lavoro dipendente che abbiano conseguito nell’anno precedente redditi di ammontare non superiore a 80mila euro lordi.

Un ulteriore requisito riguarda la caratteristica delle somme erogate: affinché si possa applicare l’imposta sostituiva del 5%, infatti, di norma i trattamenti economici devono avere specifiche caratteristiche, che rendano chiaro il collegamento con i risultati e la produttività. In particolare, la tassazione sostitutiva si applica solo ai premi di risultato di ammontare variabile erogati dai datori di lavoro al raggiungimento di obiettivi incrementali di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, secondo i criteri e le modalità di erogazione del premio definite dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale, sia territoriale (viene richiesta la rappresentatività comparata, secondo i canoni fissati dall’articolo 51 del Dlgs 81/2015).

Traducendo questi criteri in concreto, il decreto interministeriale del 20 marzo 2016 ha chiarito che il premio, per beneficiare del trattamento agevolato, deve essere di ammontare variabile, e la sua corresponsione deve essere legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili.

Da questa normativa, emerge con chiarezza che un requisito importante per applicare il benefico è quello dell’incrementalità degli obiettivi aziendali: deve esserci un miglioramento concreto e oggettivo rispetto al risultato dell’anno precedente, altrimenti non si può applicare l’imposta sostituiva (sono intervenute molte determinazioni delle Entrate, da ultimo l’interpello del 5 marzo 2024 n. 59). Le uniche somme che seguono una regola parzialmente diversa sono quelle erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, previsti da contratti collettivi di secondo livello aziendali o territoriali. Anche per queste somme valgono i requisiti oggettivi sopra ricordati (natura dei datori di lavoro, soglia massima e limiti di reddito), ma le somme su cui si applica sono diverse; si tratta degli utili di impresa, distribuiti ai sensi dall’articolo 2102 del Codice civile come modalità di erogazione della retribuzione prevista dal libro V del Codice. Per questo tipo di somme non è necessario alcun collegamento con gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, essendo queste caratteristiche implicite nella stessa scelta di distribuire gli utili.

La proroga triennale dell’aliquota ridotta darà un’ulteriore spinta alla contrattazione di secondo livello, che potrà ridurre in modo importante il cuneo fiscale utilizzando una leva, quella della produttività, importante per la crescita del sistema produttivo.

 
Fonte: Il Sole 24 Ore

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator