Riforma fiscale
Adempimento collaborativo: requisiti di accesso
Il decreto individua le modalità di applicazione del regime di compliance di cui al Dlgs 128/2015, avente lo scopo di promuovere una maggiore cooperazione tra agenzia delle Entrate e contribuenti.
Le disposizioni previste dal decreto in esame, che tengono conto delle novità normative intervenute in materia (Dlgs 221/2023 e Dlgs 108/2024), sostituiscono le norme di attuazione fissate dal provvedimento agenzia delle Entrate 14 aprile 2016, n. 54237.
Si ricorda che:
– il Dlgs 30 dicembre 2023, n. 221 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi: a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro; c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro. Inoltre, in merito ai requisiti oggettivi, il Dlgs 221/2023 ha previsto che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dev’essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
– anche il Dlgs 5 agosto 2024, n. 108 ha apportato modifiche ai requisiti soggettivi, estendendo il regime anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati sopra e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato.
Riforma fiscale
Regime impositivo dei redditi (Irpef/Ires): attuazione della Riforma fiscale
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 5 e 6 della legge 111/2023, dispone una revisione del regime impositivo dell’imposizione diretta(Irpef e Ires).
In particolare, con il decreto – che entrerà in vigore il 31 dicembre 2024– viene modificata la disciplina fiscale relativa:
– ai redditi dei terreni, a partire dai redditi prodotti dal periodo d’imposta 2024;
– ai redditi di lavoro dipendente, con riferimento ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025;
– ai redditi di lavoro autonomo, per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta 2024;
– alle cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili ricevuti in donazione (disponendo che si debba assumere come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante), effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2024);
– all’imposizione della cessione di quote di studi professionaliassociati;
– alla determinazione del reddito d’impresa, con l’obiettivo di perseguire un avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili ed eliminare parzialmente l’attuale «doppio binario», con applicazione a partire dal periodo d’imposta 2024.
Le novità introdotte attengono anche al regime fiscale di talune operazioni straordinarie (scissioni, conferimenti, liquidazioni societarie), come pure al regime della tonnage tax (articolo 155 del Tuir) e delle società di comodo (articolo 30 della legge 724/1994). In particolare, vengono modificati gli articoli 84, 172 e 173 del Tuir in relazione al regime di riporto delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie. Il legislatore non ha dimenticato di fissare il regime fiscale delle scissioni con scorporo di cui all’articolo 2506.1 del Codice civile.
L’introduzione del nuovo articolo 177-bis nel Tuir estende il regime di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali, mentre il nuovo articolo 177-ter contiene la disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo.
Infine, viene consentito l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta presenti nei bilanci dei soggetti che producono redditi d’impresa.
Riforma fiscale
Adempimento collaborativo: approvato il nuovo modello per l’adesione
È stato approvato il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo, di cui all’articolo 3 e seguenti del Dlgs 128/2015.
L’aggiornamento, rispetto al modello e alle istruzioni precedenti, si è reso necessario per recepire le significative modifiche apportate alla normativa dal Dlgs 221/2023, dal Dlgs 108/2024 e dalle norme attuative di cui al Dm 6 dicembre 2024.
Il nuovo modello va utilizzato dai soggetti che intendono comunicare – come previsto dall’articolo 7, comma 2, del Dlgs 128/2015 – l’esercizio dell’opzione di adesione al regime di adempimento collaborativo ovvero la volontà di non permanere nel regime stesso.
Per la trasmissione del modello va utilizzato l’indirizzo Pec dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it ovvero, per i soggetti non residenti privi di Pec, la casella di posta elettronica (non Pec) dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it.
Nel modello occorre indicare:
– il tipo di comunicazione che s’intende effettuare;
– i dati relativi a sede legale/domicilio fiscale/domiciliatario;
– i dati del rappresentante firmatario della comunicazione;
– la dichiarazione del possesso dei requisiti;
– i dati del soggetto che ha presentato istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147;
– i dati dell’impresa che esercita direzione e coordinamento;
– i dati del gruppo di imprese individuato ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2, del Codice civile;
– i dati relativi all’eventuale gruppo Iva;
– i nominativi e i recapiti del referente eventualmente individuato dal contribuente per la gestione delle interlocuzioni con l’agenzia delle Entrate.
Legge sulla concorrenza
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023: novità per start-up e attività d’impresa
Nella legge, in vigore dal 18 dicembre 2024, sono contenute disposizioni in materia di start-up e di attività d’impresa.
Tra le altre norme vengono modificate:
– la definizione di start-up innovativa. Ad esempio, la legge prevede l’eliminazione del requisito di capitale sociale di almeno 20.000 euro per la definizione di start-up innovativa;
– la definizione di incubatore certificato.
Inoltre, sono previste nuove misure di incentivazione, come il contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati. Quanto alla detrazione Irpef per gli investimenti in Pmi innovative – prevista dall’articolo 4, comma 9-ter, del Dl 3/2015 – essa spetta sulle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative direttamente ovvero per il tramite di Organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Pmi innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000 euro, nei limiti del regime de minimis; ma viene stabilito che la detrazione del 50% spetta fino al 31 dicembre 2024. Per effetto dell’articolo 2 della legge 162/2024, qualora la detrazione in de minimis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24. Tale credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi. Muta anche l’agevolazione di cui all’articolo 29, comma 7-bis, del Dl 179/2012 (detrazione Irpef del 30%, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro, e deduzione Ires del 30%, fino ad un massimo di investimento annuo di 1,8 milioni di euro): le agevolazioni per l’investimento in start-up innovative sono concesse per un massimo di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Per gli investimenti in start-up innovative in de minimis, di cui all’articolo 29-bis del Dl 179/2012, si prevede che la detrazione Irpef venga innalzata, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ma fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dal 50% al 65%.
Infine, vengono introdotte alcune misure volte a favorire l’investimento istituzionale nelle start-up innovative.
Iva
Rappresentante fiscale di un soggetto extra-Ue: criteri di accesso al ruolo
Dopo l’emanazione del Dm 4 dicembre 2024, che ha disposto che l’iscrizione nella banca dati Vies (condizione necessaria per poter operare in ambito comunitario) da parte dei soggetti extra-Ue identificati in Italia tramite un rappresentante fiscale richiede la preventiva presentazione di una garanzia di valore pari a 50.000 euro, il decreto in esame prosegue il cammino verso il rafforzamento, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva (articolo 4, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13).
Il decreto dà attuazione alle disposizioni introdotte dal Dlgs 13/2024, il quale ha previsto – inserendo un ulteriore periodo nell’articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972 – i requisiti oggettivi e le adeguate garanzie da prestare da parte dei soggetti che intendono assumere il ruolo di rappresentante fiscale.
Nello specifico, viene previsto che tale ruolo può essere assunto dai soggetti che:
– non hanno condanne o procedimenti penali (al pari della previsione dettata dall’articolo 8, comma 1, Dm 164/1999). A tal fine va resa apposita attestazione da presentare alla Direzione provinciale (Dp) dell’agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del dichiarante;
– rilasciano, in favore del direttore pro tempore della Dp dell’agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’aspirante rappresentante fiscale, idonea garanzia, da prestare sotto forma di cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
Il decreto indica i diversi valori della garanzia in base al numero di soggetti da rappresentare:
– 30mila euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti (per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, è sufficiente la sola dichiarazione attestante i requisiti soggettivi);
– 100mila euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 10 a 50 soggetti;
– 300mila euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 51 a 100 soggetti;
– 1 milione di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;
– 2 milioni di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di 1.000 soggetti.
La garanzia, inoltre, dev’essere prestata per un periodo minimo di 48 mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.
L’elenco dei rappresentanti fiscali idonei sarà pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Le modalità operative sulle regole di accesso, la garanzia e il regime transitorio saranno definite con un prossimo provvedimento.
Le persone che, alla data di pubblicazione di tale provvedimento, già operano come rappresentanti fiscali, entro 60 giorni da tale data devono attestare i requisiti soggettivi e prestare la garanzia con le modalità indicate nel decreto, pena l’avvio della procedura per la cessazione d’ufficio delle partite Iva nei confronti dei soggetti rappresentati (il rappresentante fiscale verrà informato tramite Pec o raccomandata A/R dell’avvio della procedura di cessazione).
Iva
Fatturazione elettronica: proroga dell’obbligo fino al 2027
In vista della scadenza, fissata al 31 dicembre 2024 (Decisione di esecuzione del Consiglio, n. 2021/2251/Ue), dell’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, l’11 aprile 2024 l’Italia ha chiesto alla Commissione europea l’autorizzazione per proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, in deroga agli articoli 218 e 232, Direttiva 2006/112/Ce.
Con la Decisione in esame, il Consiglio Ue ha autorizzato l’Italia a mantenere l’obbligo di fatturazione elettronica, per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti sul territorio italiano, fino al 31 dicembre 2027.
Qualsiasi richiesta di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente Decisione va presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e dev’essere corredata di una relazione contenente una valutazione dell’efficacia delle misure nazionali ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’Iva e della semplificazione della riscossione delle imposte.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale Trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tale sistema generale; il riferimento richiama la proposta di Direttiva COM(2022) 701 dell’8 dicembre 2022, che contiene disposizioni Iva per l’era digitale (pacchetto ViDA).
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di novembre 2024
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Riscossione
Tasso di interesse legale: nuova misura dal 1° gennaio 2025
Il decreto modifica il tasso di interesse legale annuo. Nello specifico, dal 1° gennaio 2025, la misura del saggio degli interessi legali (di cui all’articolo 1284 del Codice civile) è fissata al 2%. Si ricorda che fino al 31 dicembre 2024 opera la precedente misura pari al 2,5%.
Tra l’altro, la modifica avrà effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).
Anagrafe tributaria
Compagnie di assicurazione: modalità e termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria
Il provvedimento sostituisce il provvedimento agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, n. 9649 che definiva il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, della comunicazione dei dati relativi alle somme erogate ai danneggiati, da parte delle compagnie di assicurazione e degli altri soggetti del settore, rese ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605.
In particolare, il provvedimento individua il Sid (Sistema di interscambio dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione.
Inoltre, viene modificato il termine per la trasmissione delle informazioni: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
Infine, l’aggiornamento delle specifiche tecniche permette di semplificare il tracciato record e di rendere obbligatoria la comunicazione del codice fiscale del beneficiario, al fine di agevolare l’adempimento ai soggetti comunicanti e di migliorare la qualità delle informazioni presenti nella banca dati.
Accertamento delle imposte
Disallineamenti da ibridi: documentazione per favorire la compliance
Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e di garantire la proporzionalità nell’applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, l’articolo 61, Dlgs 209/2023 ha disposto l’introduzione del comma 6-bis nell’articolo 1, Dlgs 471/1997, secondo cui «In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislative 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2».
Con il decreto in esame viene assicurata l’operatività di tale disposizione.
Si segnala che il decreto, all’articolo 2, ha previsto che la documentazione idonea, per consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi, possa essere predisposta e presentata da ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia oppure dal Soggetto Passivo Designato.