Nell’articolo 3, comma 7, lettera f del correttivo alla riforma Cartabia sono state inserite le modifiche apportate all’articolo 179-ter delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, che disciplina l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale. In particolare, sono stati modificati i commi quarto, quinto, sesto, nono e dodicesimo come segue.
Vengono semplificati gli adempimenti a carico degli aspiranti per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco e quella di conferma triennale dell’iscrizione, con la previsione del deposito delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del Dpr 445 del 2000 in luogo dei documenti ora richiesti dalla norma, in ossequio alla legislazione in materia di procedimento amministrativo, e viene introdotta, tra le indicazioni richieste, quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista.
Recependo l’osservazione n. 28 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, si prevede il rimedio del reclamo avverso i provvedimenti del comitato deputato a provvedere in ordine alle domande di iscrizione e di conferma, allineando la relativa disciplina a quella dettata, dall’articolo 15, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, per il reclamo avverso i provvedimenti del comitato incaricato della formazione dell’albo dei consulenti tecnici. È previsto dunque che il reclamo sia proposto al Comitato previsto dall’articolo 5 delle stesse disposizioni di attuazione, istituito presso la Corte d’appello.
Al dodicesimo comma viene recepita e applicabile “a regime” la modifica normativa apportata dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (articolo 13, comma 7-bis), inizialmente destinata ad avere efficacia temporanea. In particolare, la disposizione, come introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedeva che il giudice potesse delegare un professionista iscritto nell’elenco di altro circondario solo indicando analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta. Ora, in accoglimento delle sollecitazioni da più parti pervenute, si prevede che il giudice possa delegare le operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell’elenco di altro circondario compreso nel medesimo distretto, senza obbligo di specifica motivazione.
Quest’ultima modifica è stata giustificata al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo, ma se il mezzo fosse l’ampliamento del bacino dei professionisti (su tale aspetto è lecito dubitare non essendoci alcuna evidenza patologica – per le eccezioni ben si potrebbe ricorre alla nomina motivata – di tribunali con elenchi sguarniti in proporzione ai relativi pignoramenti) che provvedono alle operazioni di vendita cui il giudice può attingere, è abbastanza singolare che lo si possa fare senza obbligo di specifica motivazione tra gli iscritti di un altro circondario della distretto della corte d’appello di appartenenza (che pur appartengono ad un diverso elenco) e non per tutti gli altri.
La sola sostituzione del dodicesimo comma appare di discutibile spessore giuridico e non ben armonizzata con l’intero impianto del 179-ter che, incentrato sull’elenco a base circondariale, avrebbe richiesto qualche intervento di coordinamento, tant’è che non si comprende come il comitato di appartenenza che rimane circondariale debba esercitate le prerogative di cui al comma 10 (sospensione e revoca) conseguenti agli incarichi conferiti in altri tribunali, seppur del medesimo distretto.
Se si voleva perseguire un libero conferimento degli incarichi a livello distrettuale, in seno alle corti d’appello andavano istituiti i comitati, ristabilendo così quella convergenza territoriale albo-incarico al pari degli altri incarichi giudiziari: infatti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di Ctu agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo e quelli presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto; parimenti il curatore può essere nominato a livello nazionale perché tale è l’albo.