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Credito d’imposta Zes unica agricoltura, approvato il modello di comunicazione

Dovrà essere inviato dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 in modalità telematica dalle imprese che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura

Via libera al modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura” che hanno effettuato investimenti dal 16 maggio al 15 novembre 2024.  Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 novembre 2024 approva il modello, le relative istruzioni e definisce inoltre il contenuto e le modalità di trasmissione. L’agevolazione è stata prevista dall’articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023.

Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, è destinato quindi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, alle microimprese e alle piccole e medie imprese che operano nell’ambito della pesca e dell’acquacoltura. Gli aspiranti beneficiari, o un soggetto incaricato, dovranno inviare il modello, in modalità telematica, a partire dal 20 novembre 2024 fino al 17 gennaio 2025, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Nell’arco di questa finestra temporale è possibile è possibile inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente o rinunciare al credito indicato nell’ultima comunicazione validamente inviata.

Si ricorda che il modello riguarda gli investimenti realizzati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 nella Zes unica speciale, più precisamente “destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027”.

Il provvedimento specifica che l’accesso al credito è subordinato anche alla presentazione di una certificazione che attesti la corrispondenza delle spese indicate e la relativa documentazione contabile. La certificazione è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Per il controllo automatizzato della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa (realizzazione effettiva dell’investimento e rilascio dell’apposita certificazione) nella comunicazione devono essere indicati anche i dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Nel dettaglio, il modello dovrà contenere le informazioni relative al progetto d’investimento e al credito d’imposta (quadro A), i dati della struttura produttiva (quadro B), l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia (quadro C), le eventuali ulteriori agevolazioni concesse o richieste, inclusi gli aiuti de minimis (quadro D), gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della relativa certificazione (quadro E).

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento precisa che il sistema prevede lo scarto della comunicazione nei seguenti casi:

  • mancanza di una partita Iva attiva da parte del richiedente
  • estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondenti con i dati acquisiti nella banca dati dell’Agenzia
  • il codice attività (Ateco 2007 aggiornamento 2022) e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, diversi da quelli comunicati per l’inizio attività (articolo 35 Dpr 633/1972).

Nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 17 gennaio 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Fino al 17 gennaio 2025 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

Le imprese potranno utilizzare il bonus spettante a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che rende nota la percentuale fruibile, nel rispetto del limite di spesa fissato a 40 milioni di euro per il 2024 (articolo 16-bis, comma 1, del Dl 124/2023).

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 saranno rese note con una risoluzione di prossima emanazione.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate

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