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L’acquirente responsabile per l’Iva non versata di norma evita le sanzioni

Responsabilità estesa al gestore del deposito ma non le penalità

Nei casi in cui il cessionario è responsabile in solido del versamento dell’Iva omessa del cedente, non sono applicabili le sanzioni, salvo non vi sia un’espressa previsione normativa in tal senso. A fornire questa indicazione è la Cgt della Lombardia con la sentenza 1230/11/2024 (presidente Bonomi, relatore Baldi).

La controversia riguarda la pretesa da parte dell’ufficio di Iva, sanzioni e interessi in capo al gestore di un deposito fiscale, ritenuto responsabile in solido, in conseguenza di estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento dell’Iva da parte del cedente.

In base all’articolo 1, comma 937, della legge 205/2017, l’immissione in consumo o l’estrazione della benzina o del gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e degli altri prodotti carburanti o combustibili, da individuare con decreto Mef, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, è subordinata al versamento dell’Iva con modello F24.

La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. In sua assenza, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata.

La Cgt della Lombardia ha escluso l’estensione anche delle sanzioni in capo al responsabile in solido. Secondo i giudici, la norma prevede espressamente che il gestore del deposito sia solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata senza alcuna previsione in ordine alle sanzioni. Il collegio ricorda che l’articolo 14 del Dlgs 472/1997 in altra ipotesi di responsabilità solidale del cessionario (di azienda) prevede invece espressamente l’applicazione delle sanzioni.

Ulteriore riscontro della correttezza di una simile interpretazione si rinviene nell’articolo 60-bis del Dpr 633/1972. In base a tale norma, in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni di determinati prodotti (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, pc, animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche, pneumatici nuovi, rigenerati o usati, benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario é obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta, salvo non provi che il prezzo inferiore sia stato determinato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili e che comunque non sia connesso con il mancato pagamento dell’Iva.

Per questa norma, analoga a quella oggetto del procedimento, è stata la stessa agenzia delle Entrate in vari documenti di prassi (circolari 10/2005 e 41/2005) a circoscrivere, espressamente, la responsabilità solidale del coobbligato alla sola imposta e non anche alle sanzioni.

Da qui la decisione di escludere, nella specie, l’irrogazione delle sanzioni in capo al responsabile solidale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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