La domanda
“Una società di persone riceve tramite pec ufficiale, comunicazione da parte dell’agenzia delle Entrate per esibire documenti comprovanti la dichiarazione redditi (fatture acquisti, registri Iva, liquidazione Iva e altro). La lettera in pdf è firmata digitalmente con apposito software. La società cerca di aprire il file p7m, ma non disponendo del software di lettura di tali file crede sia un tentativo di fishing o virus e non da seguito a tale avviso. Successivamente i soci in forma cartacea ricevono un accertamento per tale maggior reddito accertato per tale mancanza. In casi del genere non si dovrebbe allegare anche il semplice file pdf di facile e immediata lettura? È da imputare alla società il mancato rispetto dell’appuntamento con l’Agenzia?”
V. C. CE
Il comportamento tenuto dall’agenzia delle Entrate è corretto, occorre precisare, infatti, che vi è una norma espressa del nostro ordinamento, l’articolo 20, comma 1 bis, del Dlgs 82/2005, la quale prevede che un documento informatico debba avere la firma digitale, ciò al fine di conferirgli efficacia scritta al pari di un atto pubblico. In mancanza di firma il documento informatico è un semplice documento, inutilizzabile al fine probatorio, nessuna norma, inoltre, prevede che oltre al documento firmato digitalmente l’amministrazione alleghi altra copia in diverso formato. In riferimento al caso prospettato nel quesito si segnala, inoltre, che la giurisprudenza di merito ha più volte affermato quanto ribadito da ultimo con la sentenza 1607/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, Sezione 1 statuendo che: «nella mancata apertura di un file firmato a causa della mancanza di appositi software del contribuente non è ravvisabile alcuna causa di forza maggiore, atteso che la mancata apertura della pec e dei suoi allegati, contenente il questionario trasmesso dall’Ufficio, è ascrivibile solo a grave negligenza della contribuente e a sue carenze organizzative, non opponibili all’amministrazione finanziaria».
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