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La Bce riduce il tasso di interesse, i riflessi sul lavoro

La Banca Centrale Europea ha deciso, con decorrenza 23 ottobre 2024, la riduzione del tasso di interesse, portandolo dal 3,65% al 3,40%, determinando così una nuova riduzione, che si aggiunge a quella dia, degli oneri a carico dei datori di lavoro e, eventualmente, dei lavoratori titolari del benefit "prestiti agevolati" a tasso variabile.

Con decisione del 17 ottobre 2024, la Banca Centrale Europea (BCE) ha provveduto, con decorrenza 23 ottobre 2024, a diminuire di 0,25 punti percentuali il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema, ex TUR, portandolo dal 3,65% al 3,40%.

I riflessi

Detta riduzione determina, con decorrenza 23 ottobre 2024, un nuovo e automatico aggiornamento, in riduzione, dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento dei contributi (si ricorda che, dal 1°.9.2024, è altresì in vigore il ravvedimento operoso di cui al D.L. 19/2024, L. 56/2024), oltre ad incidere positivamente (per azienda e dipendente), sulla formula per la valorizzazione del fringe benefit convenzionale (art. 51, c. 4, lett. b, D.P.R. 917/1986) inerente la concessione di prestiti aziendali agevolati ai dipendenti a tasso variabile, ovvero inerenti alla concessione di contributi in conto interessi sostenuti dai dipendenti per mutui e prestiti a tasso variabile (si veda la risoluzione dell’A.E. 46/2010). Il nuovo tasso di interesse è utilizzabile anche per i prestiti a tasso fisso assegnati dal 23.10.2024.

Quanto detto, comporta, quale conseguenza, minori oneri (seppur più contenuta rispetto alla riduzione intervenuta nel mese di settembre) per i datori di lavoro che si avvalgono di dette dilazioni e, in alcuni casi (prestiti agevolati e contributi in conto interessi a tasso variabile il cui valore del benefit non trova capienza nel limite di esenzione fissato per il 2024, in deroga al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, nella misura di € 1.000 elevabili a € 2.000 per chi ha figli a carico – art. 1, c. 16, L. 213/2023) minori oneri per l’azienda e il dipendente per effetto del minor valore del reddito convenzionale imponibile.

Interessi e sanzioni civili

I versamenti, differiti, dilazionati o rateizzati, devono essere maggiorati di una somma pari Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema (di seguito ex TUR) più 6 punti percentuali, mentre i mancati o tardati pagamenti dei contributi, rilevabili dalle registrazioni o denunce obbligatorie, determinano l’applicazione di una sanzione civile pari all’ex TUR più 5,5 punti.

Si ricorda che, per effetto di quanto disposto dall’art. 30, del D. L. 19/2024 (L. 56/2024), dal 1° settembre, se il pagamento dei contributi o premi dovuti viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la citata maggiorazione di 5,5 punti non trova applicazione. Conseguentemente la sanzione si attesta al 3,40%.

I nuovi valori, dal 23 ottobre, risultano quindi i seguenti (v. INPS, circ. 92/2024; INAIL circ. 32/2024):

– Interessi di differimento e di dilazione dei contributi e premi e accessori di legge: 9,40% (6,00% più 3,40% ex TUR). Tale misura trova applicazione con riferimento:

o alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024 (i piani di ammortamento già emessi e notificati, vale a dire quelli già in corso, in base al precedente tasso non subiranno modificazioni);

o alle autorizzazioni, a decorrere dal 23 ottobre 2024, al differimento del termine di versamento dei contributi (il nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024);

– Sanzioni civili per omesso o tardato versamento dei contributi e premi e relativi oneri accessori, rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie ovvero qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori: 8,90% (5,50% più 3,40% ex TUR), in ragione d’anno, fatta salva l’applicazione delle previste riduzioni al verificarsi delle prescritte condizioni.

In ogni caso l’ammontare delle sanzioni civili, di cui sopra, non può superare il 40% dei contributi non corrisposti, raggiunto detto limite, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora. Tale ultimo onere è escluso quando il mancato pagamento dei contributi è stato causato di oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.

– Mancato o tardato pagamento di contributi e premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori: sono dovuti, dal 1° settembre 2024, per effetto di quanto disposto dell’art. 116, c. 10, del L. 388/2000, come modificato dal D.L. 19/2024 (L. 56/2024), i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. (attualmente 2,5%).

Si segnala altresì che in caso di “evasione contributiva”, qualora la denuncia della situazione debitoria venga effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti interessati saranno tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (totale 8,90%), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti (totale 10,90%), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia (novità introdotta dal D.L. 19/2024, L. 56/2024, decorrenza 1° settembre 2024). La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicherà la misura piena (novità introdotta dal D.L. 19/2024, L. 56/2024, decorrenza 1° settembre 2024).

Si ricorda altresì che in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive dal 1° settembre 2024 (D.L. 19/2024, L. 56/2024), il versamento delle sanzioni civili di cui sopra nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo sarà subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applicherà la misura piena.

Per le aziende che hanno in atto procedure concorsuali, a seconda dell’inadempienza (evasione o morosità), le sanzioni civili possono essere ridotte, a norma dell’art. 116, comma 16, della L. 388/2000, ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali (dall’1.1.2024, 2,5%), a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le relative spese. A tale proposito il CdA dell’INPS (delibera 1/2002, si veda INPS, circ. 88/2002) e il CdA dell’INAIL (si veda la circ.73/2003) hanno stabilito che attualmente, ai fini della predetta riduzione, si debba fare riferimento all’ex TUR, in particolare:

– in caso di evasione: ex TUR più due punti percentuali;

– in caso di morosità: ex TUR.

In ogni caso, in base alla citata delibera INPS 1/2002 (si veda anche la circ. 81/2023), il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che il tasso BCE (e relativa maggiorazione) risulta superiore alla misura minima sopra prevista, le aliquote ridotte risultano, a decorrere dal 23.10.2024, fissate nei seguenti valori:

– Evasione: dal 23.10.2024, 5,40% (ex TUR 3,40% + 2 punti percentuali);

– Morosità: dal 23.10.2024, 3,40%.

 

Il D.L. 19/2024, L. 56/2024 ha stabilito che la riduzione delle sanzioni civili fino al tasso degli interessi legali, previo apposito decreto ministeriale, è applicabile in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza.

Prestiti agevolati

Per i prestiti agevolati (ovvero per il contribuito in conto interessi su mutui e prestiti accesi direttamente dai lavoratori) a tasso variabile, a decorrere dalle rate in scadenza dal 23 ottobre 2024 il valore del benefit deve essere verificato utilizzando il nuovo tasso BCE al 3,40%,

La modifica del TUR, per i prestiti agevolati a tasso fisso, non ha rilevanza, in quanto occorre tenere presente il valore del tasso vigente alla data di concessione del prestito. Mentre per i prestiti a tasso fisso concessi dal 23.10.2024 si dovrà fare riferimento al nuovo tasso del 3,40% per tutta la durata del prestito (v. A.E., circ. 5/2024.)

Fonte: Il Sole 24ORE

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