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Trasferimento degli impianti di distribuzione non rilevante per l’Iva

Interpello 207: il trasferimento ha determinato la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permette di svolgere un’attività economica autonoma e attuale

La continuità della prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario caratterizza il trasferimento di azienda o ramo di azienda. Il complesso di beni materiali e immateriali che permettono di svolgere un’attività economica autonoma e attuale dell’impresa sono gli elementi che contraddistinguono un trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, rispetto al mero trasferimento di singoli beni.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 207/2024, torna sul tema molto dibattuto della corretta distinzione fra le ipotesi di trasferimento di azienda o ramo di azienda che sono delle operazioni che esulano dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, rispetto alle operazioni di cessione di singoli beni che, al contrario, sono operazioni rilevanti ai fini del tributo.

Sul tema la stessa Agenzia si è più volte pronunciata e nella risposta 207/2024 ha richiamato le proprie interpretazioni che, peraltro, sono state anche oggetto di approfondimento con un principio di interpretazione del Modulo 24 Iva.

In particolare, come chiarito anche dalla Corte di giustizia Ue, gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale sono, tra l’altro, rappresentati dalla possibile prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale, nonché dal mantenimento, da parte del suddetto complesso di beni di sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento.

Nel caso oggetto di interpello possono riscontrarsi entrambi i suddetti presupposti, in quanto il trasferimento non ha avuto ad oggetto singoli beni strumentali, suscettibili, in astratto, di diverse utilizzazioni economiche (sebbene, in concreto, vincolati all’attività di trasporto pubblico locale), ma una «universitas» di beni e di rapporti giuridici con una chiara identità funzionale, destinata, in via univoca ed esclusiva, all’esercizio dell’attività economica di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale dello stesso soggetto, precedentemente gestito dal gestore uscente, ed idonea a consentire, senza bisogno di radicali trasformazioni, l’esercizio della medesima attività da parte del gestore entrante.

Il trasferimento della piena proprietà della «universitas» di beni, avvenuto con la sottoscrizione del verbale di consegna, ha, inoltre, prodotto l’effetto di determinare la «prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale».

La posizione non ritiene che nel caso di specie si possano richiamare le conclusioni della risposta 108/E/2021 che riguardava il Trasporto pubblico locale. Certamente sul punto sarebbe necessario fare un po’ di maggiore chiarezza per evitare applicazioni difformi della normativa.

Fonte: Il Sole 24ORE

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