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Novità normative dal 14 al 19 ottobre: l’esclusione da Isa per Covid non preclude la sanatoria Cpb

Scadenze fiscali
Decreto Anticipi

Decreto Anticipi: modifiche alla sanatoria Cpb e al credito d’imposta Zes unica

Dl 19 ottobre 2024, n. 155GU 19 ottobre 2024, n. 246)
 

Il decreto legge, in vigore dal 20 ottobre 2024 – in relazione alla sanatoria di cui all’articolo 2-quater, Dl 9 agosto 2024, n. 113 per i soggetti che aderiscono al Concordato preventivo biennale (Dlgs 13/2024) – prevede che i soggetti Isa interessati possano accedere al «ravvedimento speciale» per le annualità 2020 e 2021 ancorché abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa in relazione alla diffusione della pandemia da Covid-19.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, di accedere alla sanatoria nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

1) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148, Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Il riferimento è al Dm 2 febbraio 2021, al Dm 30 aprile 2021 e all’articolo 8, Dm 29 aprile 2022;

2) oppure hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), Dl 50/2017. Si ricorda che la causa di esclusione prevista dal comma 6 menzionato è «finalizzata a consentire la disapplicazione degli Isa nei casi in cui il singolo contribuente opera in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento (anche al netto degli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto)».

Inoltre, per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate, ai fini dell’imposta sostitutiva da versare per la sanatoria, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. Su tale base si applicano le aliquote del 12,5% per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 3,9% per l’imposta sostitutiva dell’Irap. Considerato che opera una riduzione del 30%, si applicheranno, rispettivamente, le aliquote dell’8,75% e del 2,73%.

Il decreto apporta anche alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. Zes unica). Secondo la nuova disposizione, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche gli ulteriori investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024 unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria. Infine, si prevede che, nel caso in cui il credito d’imposta fruibile risulti pari al limite massimo previsto, con provvedimento dell’agenzia delle Entrate sarà determinato l’ammontare massimo del credito residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti di cui sopra, rapportando l’importo delle eventuali risorse rimanenti all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Agevolazioni

Investimenti nel Mezzogiorno: approvato il modello per richiedere il credito d’imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 15 ottobre 2024)
 

Le imprese attive nella produzione primaria nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura hanno a disposizione il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta – di cui all’articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015 – per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nel 2023 (cd. Bonus Sud).

Si ricorda che il credito d’imposta spetta a fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali, e ittico.

Il comma 103 del citato articolo 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’agenzia medesima. Le somme stanziate ammontano a 90 milioni di euro (articolo 1, comma 8, Dl 15 maggio 2024, n. 63).

La comunicazione va inviata, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato, dal 17 ottobre al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il software denominato «CIMAGRICOLTURA23» disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo di credito fruibile.

Agevolazioni

Produzione cinematografica e audiovisiva: disposizioni applicative del credito d’imposta

Decreti direttoriali 14 ottobre 2024, n. 3361, n. 3362, n. 3363 e n. 3364
 

Con quattro decreti, pubblicati sul sito della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, il ministero della Cultura ha stabilito le disposizioni applicative, in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 15, legge 220/2016.

I decreti contengono norme in materia di: requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e contenuto della stessa certificazione contabile da presentare ai fini della richiesta del bonus; versamento del contributo unificato per le spese di istruttoria (ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici fiscali); definizione dei requisiti minimi per poter godere del tax credit; individuazione di soggetti, opere e requisiti per l’accesso al tax credit produzione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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