La domanda
“Si chiede un parere riguardo alla fiscalità dell’acquisto, da parte di una ditta individuale (impresa, non lavoratore autonomo) aderente al regime forfettario, di crediti edilizi utilizzabili in compensazione. Con la risposta a interpello 472/2023, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che è fiscalmente irrilevante il differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d’imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione per lavoratori autonomi, persone fisiche private e società semplici, non rientrando né fra i redditi di capitale, né fra i redditi diversi ex articolo 67 del Tuir. Nel caso in cui l’acquisto del credito, inferiore al valore nominale dello stesso, sia eseguito da una ditta individuale forfettaria, il differenziale dovrà essere tassato ripartendolo negli esercizi in cui lo stesso è utilizzato, come previsto dal documento Oic agosto 2021? E ancora, in caso di risposta affermativa, tale provento concorrerà al calcolo del limite di 85.000 euro richiesto per la permanenza nel regime forfettario?”
M. F. – Rimini
La differenza positiva fra valore nominale e costo di acquisto del credito fiscale, conseguita in regime di impresa, viene inquadrata nella fattispecie reddituale della sopravvenienza attiva di cui all’articolo 88 del Tuir (Interpello 105/2020). La portata teorica e generalizzata dell’assunto trova un’eccezione nell’ipotesi in cui l’attività venga svolta dall’imprenditore forfettario, in quanto per questa tipologia di contribuenti il conseguimento di una sopravvenienza attiva non assume rilevanza impositiva (circolare 10/E/2016), considerata la specificità dei criteri di determinazione del relativo reddito. Sulla scorta delle compendiate premesse, l’impresa individuale che opera in regime forfettario è da ritenere esclusa da obblighi dichiarativi ed impositivi della sopravvenienza attiva derivante dall’acquisto del credito fiscale.
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A cura di: Alfredo Calvano e Attilio Calvano
Fonte: Il Sole 24ORE