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Il Pvc non basta per sospendere il rimborso dell’Iva

Per la Cgt di La Spezia il processo verbale di constatazione è un atto amministrativo interno al procedimento non idoneo, di per se, ad incidere sulla posizione del contribuente

Il processo verbale di constatazione non è sufficiente per legittimare la sospensione del rimborso dell’Iva. Va conseguentemente annullato il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria ha interrotto l’erogazione del credito vantato dal contribuente.

A precisarlo è la Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia con la sentenza 23 dell’8 febbraio.

Non è infrequente che a fronte della richiesta di un rimborso d’imposta, l’agenzia delle Entrate emetta un atto di diniego in conseguenza della notifica di un processo verbale di constatazione.

Principalmente la norma posta a fondamento del diniego viene individuata nell’articolo 23 del Dlgs 472/1997 ai sensi del quale la sospensione del rimborso risulta applicabile qualora sia stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.

Tuttavia, secondo l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, la sospensione dei rimborsi si rende attuabile anche mediante il fermo amministrativo disciplinato dall’articolo 69 Regio decreto 2440/1923 nel caso in cui l’Agenzia abbia ragioni di credito nei confronti del contribuente.

Alla luce del dettato normativo i giudici hanno escluso che, nel caso di specie, si potesse legittimare l’adozione di un provvedimento che, in base alla norma posta a fondamento del diniego, subordina la sospensione del rimborso unicamente nell’ipotesi di notifica di un atto impositivo dovendosi considerare che il Pvc è un atto amministrativo endoprocedimentale non idoneo, di per se solo, ad incidere sulla posizione del contribuente.

Per altro le ipotizzate contestazioni, sebbene non fossero né certe, né liquide, né esigibili, non erano state ancora accertate e riguardavano un’annualità per la quale erano ancora pendenti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni.

Oltretutto la Corte ha anche censurato la possibilità che l’amministrazione finanziaria potesse giustificare, nel corso del processo, l’adozione di un provvedimento dando rilievo anche ad un’altra norma (articolo 69 del Rd 2440/1923) rispetto alla fonte legislativa (articolo 23 del Dlgs 472/1997) concretamente utilizzata ai fini dell’emanazione dell’atto di sospensione.

Da segnalare che la Corte di cassazione (sentenza 4038/2019) ritiene comunque che l’eventuale errore commesso dall’agenzia delle Entrate nell’indicare la regola di diritto applicata non pregiudica la legittimità dell’atto giustificato da altra norma. Applicando tali principi i giudici di legittimità sancito che in tema di rimborso Iva per l’adozione del provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese dal contribuente era sufficiente la notifica del processo verbale di constatazione; un’interpretazione che la Cgt di La Spezia non ha condiviso.

Fonte: Il Sole 24ORE

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