La rinuncia al credito, in quanto non costituisce una causa di annullamento del contratto originario, non ammette l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva. Il tema dell’emissione delle note di credito costituisce sempre per gli operatori un argomento foriero di dubbi. Nella risposta n. 203 del 15 ottobre, l’agenzia delle Entrate ha ricordato che, al di fuori delle ipotesi di procedure esecutive o concorsuali, è possibile procedere all’emissione della nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, qualora detti eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
La rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento del proprio debitore non può essere assimilata ad alcuna delle ipotesi sopra elencate. Nel caso di rinuncia unilaterale all’incasso del credito, infatti, l’operazione economica originaria che ha determinato l’esercizio della rivalsa dell’imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l’ammontare imponibile. L’incasso del credito, cui l’istante intende rinunciare, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
La sorte finanziaria del credito, ovvero il mancato incasso, costituisce presupposto per la variazione dell’imponibile e dell’imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.
Nel caso prospettato dall’istante, trattandosi di una procedura concorsuale aperta prima del 26 maggio 2021, occorre attendere la conclusione della procedura per poter emettere la nota di credito, in quanto il titolo per poter emettere la nota viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.
Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso. Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa, in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto fra le parti, solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.
Fonte: Il Sole 24ORE