La domanda
“Un contribuente titolare di reddito di lavoro autonomo applica il regime forfettario per gli anni 2021, 2022 e 2023; dal 2024 decide di passare volontariamente al regime ordinario. Il passaggio al regime ordinario non è quindi dovuto al superamento della soglia degli 85.000 euro di compensi percepiti. Si chiede se può aderire al concordato preventivo per il 2024 (essendo forfettario nel 2023) visto che le cause di esclusione prevedono la non applicabilità del Cpb solo nel caso contrario (ossia passaggio da ordinario a forfettario) e che l’ultima circolare 18/E del 17 settembre al punto 6.8 prevede la non applicabilità del Cpb solo nel caso di superamento degli 85mila euro nel corso del 2023.”
G. M. – Foggia
Nel caso prospettato non si ravvisano preclusioni all’adesione al concordato preventivo. Si ricorda, infatti, che:
- gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che applicano il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 possono accedere al concordato preventivo, in via sperimentale, per il solo 2024;
- in base all’articolo 2, comma 1 del Dm 15 luglio 2024, la proposta di concordato viene elaborata «per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfettario, senza aver superato il limite di 100mila euro di ricavi previsto dal comma 54 della legge 190/2014. Pertanto, non vengono poste condizioni esplicite in merito alla permanenza nel regime forfetario nel 2024. Invero, l’adesione al concordato è preclusa ai contribuenti in regime forfettario che, nel 2023, hanno percepito ricavi o compensi superiori a 85mila euro (e fino a 100mila euro) e, per effetto di ciò, sono fuoriusciti dal regime agevolato dal 2024.
A cura di: Rosanna Acierno
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Fonte: Il Sole 24ORE