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Ravvedimento operoso per contributi non versati anche con pagamento frazionato

Chiarimento dell’Inps nella circolare con cui si attuano le modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal Dl 19/2024. Non compatibile però con la rateazione

Con la circolare 90/2024, pubblicata lo scorso 4 ottobre, l’Inps attua le modifiche introdotte al sistema sanzionatorio contributivo dal Dl 19/2024, (si veda Nt plus lavoro del 26 agosto).

Nel documento l’istituto fornisce una precisazione in merito al ravvedimento operoso previsto a favore di chi versa i contributi dovuti, spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza. Viene, infatti, chiarito che la condizione voluta dalla norma «in unica soluzione» si deve interpretare nel senso che possono essere eseguiti più versamenti nell’arco temporale intercorrente dalla scadenza al momento del pagamento. L’importante è che tutto ciò si realizzi nei 120 giorni previsti e che la somma del versato corrisponda a quanto interamente dovuto. Viene ribadito, quindi, che il versamento rateale è escluso dall’agevolazione.

La circolare si sofferma, altresì, sull’ampliamento del concetto di evasione che, dopo le integrazioni operate dalla novella legislativa, si concretizza adesso anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere e pur sempre con la specifica intenzione (dolo) di non versare contributi e/o premi, nascondendo l’esistenza di rapporti di lavoro, di redditi erogati e, più in generale, di elementi utili all’insorgenza dell’obbligo contributivo.

Le nuove disposizioni si collocano nell’alveo delle misure tese a rendere più agevole, per i soggetti coinvolti, il pagamento dei contributi dovuti all’Inps individuando dei tempi di intervento e dei minori costi per chi opera nella legalità. L’impianto normativo prevede, infatti, delle riduzioni delle sanzioni per i soggetti che virtuosamente sanano la loro posizione debitoria. In realtà lo spirito della norma è ben più ampio in quanto mira, tra l’altro, a istituire una compliance tra l’Inps e il contribuente. Tale nuovo corso dei rapporti tra l’ente di previdenza e i contribuenti prevede che dal 1° settembre scorso l’Inps renda disponibili le informazioni in suo possesso su cui si basa la pretesa contributiva. Dal canto suo, il contribuente può segnalare eventuali fatti, elementi e circostanze da lui ignorati. La finalità è far emergere inadempimenti contributivi sui quali si possa intervenire anche in modo agevolato.

L’attuazione di questo passaggio, di cui non è semplice prevederne oggi gli effetti, è subordinato – per espressa previsione normativa – a una delibera che il Cda dell’Inps ha già adottato (numero 67 del 24 luglio scorso). Nel documento, che deve essere approvato dal ministero del Lavoro, si specificano i criteri sulla cui base avverrà l’interazione voluta dalla norma riguardo ai datori di lavoro privati non agricoli con personale iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld).

In sintesi, l’Inps, analizzando i flussi ma anche avvalendosi, per esempio degli Unilav, potrà mettere a conoscenza l’interessato e gli intermediari abilitati delle anomalie e delle omissioni, nonché degli elementi da cui potrebbe dipanarsi un contenzioso. Il datore di lavoro, a sua volta, potrà fornire eventuali elementi, fatti e circostanze, ignorate dall’Istituto che possano fa cadere la presunzione della violazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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