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Cartolarizzazione dei crediti, per la cessione in blocco vale la pubblicazione in “Gazzetta”

Questa la posizione della Corte di Appello di Roma ma il tema è controverso

Al fine di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici il Legislatore (legge n. 130/1999; articolo 58 TUB) ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando così la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite.

Il fatto

La Corte d’Appello di Roma (sentenza 5457/2024) è chiamata a pronunciarsi su una materia di particolare interesse quale è quella della cessione di crediti in blocco effettuata, cioè, a norma dell’articolo 58 Dlgs n. 385/1993 (TUB) nonché della cd. legge sulla cartolarizzazione (legge n. 130/1999).

La decisione della Corte d’Appello di Roma

È qui bene premettere che, rispetto allo schema ordinario della cessione del credito (di cui al codice civile) le cennate norme, nel perseguire lo scopo di agevolare le cessioni “in blocco” dei rapporti giuridici, dispongono, quale presupposto per l’efficacia della cessione verso tutti i debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, dispensando così la banca-cessionaria dal dover provvedere a notificare la cessione medesima.

E cioè a dire, mentre alla luce della ordinaria disciplina codicistica è necessario, per il cessionario, dare prova della notificazione della cessione o dell’accettazione del debitore ceduto, alla luce della richiamata disciplina speciale si ritiene sufficiente la sola prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta.

Soffermandoci più da vicino sulla cartolarizzazione del credito (cd. securitization) emerge come essa sia una forma di cessione del credito che rientra nel più ampio genere delle attività di smobilizzo dei crediti da parte delle imprese (specie delle banche) e che trova i propri riferimenti normativi, oltre che nella richiamata disciplina nazionale, anche nel Regolamento UE n. 2017/2402 (Trib. Avellino, sez. II, 28 febbraio 2024).

Si tratta di un’operazione concepita per smobilizzare una serie di crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un’impresa (originator), attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) a emettere titoli incorporanti i crediti ceduti (costituenti strumenti finanziari a tutti gli effetti) e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell’operazione (v. Cass. civ., sez. I, ord. 5 luglio 2024, n. 18454; Trib. Bari, sez. IV, 14 maggio 2024, n. 2181).

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi convenzionali sui titoli emessi viene garantito agli investitori dall’ammontare complessivo dei crediti ceduti, da ogni altro credito maturato dalla S.P.V. nel contesto dell’operazione, dai relativi incassi (quindi dai pagamenti dei debitori ceduti) e dalla attività finanziarie acquistate con i medesimi titoli.

Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. può incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (c.d. servicing), i quali possono essere solo banche o soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 106 Dlgs n. 385/1993 (TUB) (v. Cass. civ., sez. III, ord., 18 marzo 2024, n. 7243).

Si è così introdotta la possibilità di realizzare operazioni di cartolarizzazione con modalità che rappresentano una deviazione dallo schema base, trasformando la cartolarizzazione nel principale strumento con il quale gli istituti bancari cedono i propri crediti deteriorati.

Tale complessa operazione finanziaria lascia in secondo piano il debitore ceduto sebbene è dall’adempimento del ceduto (o comunque dal recupero del credito nei suoi confronti) che dipende la redditività dell’operazione.

Alcuni punti critici
Ebbene, non poche sono le problematiche sostanziali e processuali sottese all’operazione in esame; vediamone alcune. L’articolo 4 della legge n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 58 TUB – prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto: dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione.

Il punctum dolens è che gli estratti di cessione pubblicati in G.U., nella quasi totalità dei casi, riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti (in blocco), sovente di difficile lettura e comprensione (Trib. Crotone, 9 gennaio 2022, n. 12).

Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha più volte ritenuto che l’estratto pubblicato in Gazzetta non possa, da solo, essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione hanno ritenuto che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale)

Fondamentale è, sul punto, la pronuncia resa da Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4453, che estende i principi delle S.U. n. 2951/2016 alle opposizioni allo stato passivo ex articolo 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell’ambito del quale si colloca anche Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2016, n. 9768, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”.


I precedenti giurisprudenziali

In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono poi le pronunce rese da Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116, Cass. civ., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518, Cass. civ., sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268 e Cass. civ., sez. III, ord., 31 gennaio 2019, n. 2780 secondo cui, in sintesi, una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – altra cosa è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.

Ancora in senso analogo, nella giurisprudenza di merito si segnalano: Trib. Napoli, 24 maggio 2019, n. 5377; Trib. Benevento, 7 agosto 2018; Trib. Padova, decr. 3 giugno 2016; Trib. Treviso, decr. 28 aprile 2016.

Preme a questo punto indicare, per completezza d’analisi, che questi orientamenti più rigorosi non sono del tutto condivisi da quella giurisprudenza che sposa un approccio più prudente ed elastico (v. Trib. Cuneo, 11 maggio 2018, n. 387; Trib. Pavia, 1 febbraio 2019, n. 184).

In particolare precisa Trib. Ragusa, 18 gennaio 2019, n. 68 che gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa speciale sono sufficienti per la prova della titolarità del rapporto, ma “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.

A ben vedere non di vero e proprio contrasto si discorre poiché occorre, per entrambi gli indirizzi, valorizzare le concrete peculiarità dei singoli casi e riportare, in modo condivisibile, il fulcro della questione entro il piano su cui si muovono le valutazioni giudiziali di merito che è quello dell’onere della prova.

Infine Trib. Napoli, sez. II, 22 luglio 2024, n. 7310 osserva: «i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” ,,, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso».

Fonte: Il Sole 24ORE

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