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Reverse charge: l’Iva è dovuta anche se l’operazione è inesistente

L’imposta integrata dal cessionario sulle fatture emesse resta, ma il diritto alla detrazione viene meno

SINTESI: Nel caso di operazioni inesistenti in regime d’inversione contabile, il cessionario è l’effettivo soggetto d’imposta e l’Iva integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti è dovuta, in base al principio comunitario di cui all’art. 28-octies, anche quando si tratta di forniture inesistenti o diverse da quelle indicate in fattura. Ciò incide – per il combinato disposto degli artt. 21 c.7, art. 19 c.1 e 26 c.3 cit. – sul destinatario della fattura medesima che non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta mancando il suo presupposto, ovverosia la corrispondenza anche soggettiva dell’operazione fatturata con quella in concreto realizzata (v. Cassazione n. 13803/2014).

Ordinanza n. 23262 del 28 agosto 2024 (udienza del 31 maggio 2024) della Cassazione Civile, Sez. V – Pres. LUCIOTTI Lucio


Operazioni inesistenti in regime d’inversione contabile – Il cessionario è l’effettivo soggetto d’imposta – L’Iva integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti è dovuta anche quando si tratta di forniture inesistenti o diverse da quelle indicate in fattura – Il destinatario della fattura medesima non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta mancando il suo presupposto 

 
Fonte: Agenzia delle Entrate

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