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Entro il 20 agosto il versamento dei contributi sulle ferie non godute del 2022

Scadenze fiscali
A giugno sono scaduti i diciotto mesi oltre i quali il datore di lavoro deve anticipare la contribuzione

Entro lo scorso 30 giugno, i datori di lavoro avrebbero dovuto concedere ai dipendenti l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati nel 2022 e non ancora goduti nei diciotto mesi successivi. In caso di mancato godimento – totale o parziale – di tali periodi, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la contribuzione sulla retribuzione corrispondente alle ferie residue.

In merito al termine di diciotto mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane di ferie annuali, la contrattazione collettiva può disporre il prolungamento: in ogni caso la stessa non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata.

La scadenza dell’obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi devono essere individuati – in via prioritaria – entro il termine fissato dalla legge (articolo 10 del Dlgs 66/2003) o dalla contrattazione collettiva, ovvero entro il termine differito da regolamenti aziendali o da pattuizioni individuali, nel rispetto comunque dei limiti fissati dalla Convenzione Oil 132/1970 (diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, termine che può essere prolungato, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore).

In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, l’obbligazione contributiva scatta comunque trascorsi i diciotto mesi dalla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Sulle ferie maturate entro l’anno 2022 e non ancora fruite dai lavoratori entro il 30 giugno 2024, i datori di lavoro saranno quindi tenuti al calcolo e al versamento dei relativi contributi.

Per effetto della delibera Inps 5/1993, l’indennità sostitutiva delle ferie rientra tra gli elementi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, per i quali è consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato. Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno sommare alla retribuzione imponibile – al più tardi – di luglio 2024 l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, e versare i relativi contributi – al più tardi – nel mese di agosto.

Vale la pena rammentare che i versamenti contributivi che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Ne consegue che anche la contribuzione sulle ferie non godute, se applicata con le retribuzioni di competenza luglio 2023, potrà essere versata tramite il modello F24 entro il 20 agosto.

Nel momento in cui il dipendente usufruirà effettivamente delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi – precedentemente anticipati – riferiti al relativo compenso. L’operazione di recupero – tramite uniemens – avverrà attraverso una specifica variabile retributiva identificata con la causale “Ferie”, il cui utilizzo permette di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contestualmente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

È importante evidenziare come, un volta individuato il termine da rispettare ai fini dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, lo stesso rimane sospeso – per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento – in tutte le ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge (messaggio Inps 18850/2006); il termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa. In particolare – a titolo esemplificativo – con la risposta all’interpello 19/2011 – il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato la malattia, la maternità, nonché la concessione di Cigo, Cigs e Cig. in deroga quali ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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