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Forfettari con un secondo lavoro: soglia di 30mila euro da monitorare anche per il concordato preventivo

I limiti di applicazione della flat tax vanno coordinati con le regole specifiche del «patto» con il Fisco: chi supera il limite nel 2024 non incappa in cause di esclusione. Chi l’ha superato nel 2023 è a tutti gli effetti in tassazione ordinaria

Un argomento solo apparentemente fuori stagione è il superamento della soglia dei 30mila euro di reddito di lavoro dipendente o pensione, che impone a lavoratori e pensionati di uscire dal regime forfettario.

Come tutti sanno, la legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) preclude la flat tax delle partite Iva ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro. Se è vero che la soglia va verificata verso la fine dell’anno d’imposta, è altrettanto vero che può essere utile avere una visibilità anticipata, anche alla luce dei molti quesiti che sempre arrivano all’Esperto risponde e del fatto che entro il prossimo 31 ottobre i forfettari saranno chiamati a decidere se aderire o no al concordato preventivo (vedi lo Speciale «Forfettari, le trappole da evitare tra accesso, modello Redditi e concordato preventivo»).

Il superamento dei 30mila euro: in corsa o dall’inizio

Un pensionato titolare di partita Iva aderente al forfait, se nel 2024 supera la soglia dei 30mila euro di reddito in virtù dell’adeguamento della pensione all’inflazione, potrà continuare a beneficiare della flat tax fino alla fine dell’anno, e uscirà dal regime a partire dal 1° di gennaio del 2025.

Per chi si trova in situazioni borderline sarà importante non attendere la consegna della certificazione unica 2025 per verificare il superamento della soglia, perché a quel punto il contribuente ci si potrebbe rendere conto di essere usciti dal regime quando ormai si sono emesse alcune fatture “da forfettario”.

L’uscita dal regime a partire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia dei 30mila euro è comunque subordinata al fatto che il contribuente abbia avuto i requisiti per poter entrare correttamente nel forfait. Secondo la risposta ad interpello n. 195/2019, chi ha aperto la partita Iva in regime forfettario nel 2023 pur sapendo di avere un reddito di lavoro dipendente superiore alla soglia, situazione formalizzata dalla certificazione unica 2024 ma ampiamente nota sin dall’inizio, si trova fuori dal regime forfettario da subito, perché privo dei requisiti di ingresso, e non già dal 1° gennaio 2024.

Quando il rapporto di lavoro è finito

La legge di Stabilità per il 2015 prevede che il superamento del limite di 30mila euro sia irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato. Le Entrate hanno chiarito con la circolare 10/E del 2016 che la cessazione del rapporto di lavoro, per rendere irrilevante il reddito, deve essere avvenuta nell’anno precedente a quello in cui si applica il regime forfettario. Ad esempio, se un contribuente che ha un reddito di lavoro dipendente di 45mila euro si è dimesso il 30 settembre 2023, dal 1° di gennaio 2024 ha potuto optare per il regime forfettario. Attenzione, chi cessa l’attività lavorativa perché va in pensione dovrà far rientrare anche il reddito di pensione – in quanto assimilato a quello di lavoro dipendente – nella verifica del superamento dei 30mila euro. Idem per chi percepisce un reddito di lavoro dipendente e anche un reddito di collaborazione assimilato: dovrà sommare i due importi.

Un altro aspetto importante riguarda il reddito sul quale effettuare la verifica. È il reddito di lavoro dipendente complessivo al lordo di eventuali oneri deducibili, come i versamenti volontari a un fondo pensione.

Gli intrecci con il concordato preventivo

Il concordato preventivo, per i forfettari che accettano il reddito proposto dal Fisco – per questo primo anno di applicazione – vale solo per il 2024. Quindi chi dovesse superare la soglia dei 30mila euro nel corso di quest’anno sarebbe comunque forfettario per il 2024. Più delicata la posizione di chi abbia erroneamente applicato il regime forfettario per quest’anno non avendone diritto. E’ opportuno non tentare azzardate “scommesse”, perché l’adesione al concordato preventivo in mancanza dei requisiti può costare molto cara.

Attualmente (in attesa della pubblicazione del decreto correttivo e della diffusione dei chiarimenti da parte delle Entrate ma già tenendo fede alle modifiche in arrivo), la situazione è la seguente:

• chi “entra” nel regime forfettario per la prima volta nel 2024 non può aderire alla proposta;

• chi è in ordinaria/semplificata nel 2024 e passa a forfettario nel 2025, ha una causa di cessazione dal concordato a valere dal 2025;

• chi ha iniziato l’attività in regime forfettario nel 2023 è fuori dal concordato;

• chi è in regime forfettario nel 2024 ma non possiede i requisiti per i soggetti Isa (avrebbe una causa di esclusione) non può accedere al concordato;

• chi nel 2023 ha superato gli 85.000 euro di ricavi/compensi, non solo non è più forfettario dal 2024, ma non è nemmeno destinatario di una valida proposta (Decreto 15 luglio 2024 sulla metodologia di proposta per i forfettari), mentre resta da definire il caso di chi, forfettario nel 2023, ha superato i 100.000 euro di ricavi/compensi, divenendo così, ai fini Irpef, un contribuente ordinario/semplificato già dal 2023;

• attualmente non esiste una causa di esclusione dal concordato per il forfettario che supera nel 2024 il limite di ricavi e compensi, né per chi fuoriesce dal regime del forfait dal 2025 per il superamento dei 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente. Chi ha superato tale limite nel 2023 non è più forfettario dal 2024, per cui dovrebbe aderire come “soggetto Isa”, fatta salva la presenza di cause specifiche di esclusione dagli indicatori.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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