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Banche: dal 1° dicembre 2014 anatocismo vietato anche senza delibera Cicr

La Prima sezione civile della Cassazione, sentenza n. 21344 depositata oggi, affermando un principio di diritto, ha definitivamente chiuso una questione ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza

La Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013), modificando il TU bancario (articolo 120, comma 2), ha stabilito che dal 1° dicembre 2014 vige il divieto di anatocismo e che tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione da parte del CICR della delibera (pure prevista dalla norma) “sulle modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”. La Prima sezione civile della Cassazione, sentenza n. 21344 depositata oggi, affermando un principio di diritto, ha definitivamente chiuso una questione ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, a causa della infelice formulazione della norma. È stato così accolto (con rinvio alla Corte di appello di Torino) il ricorso dell’Associazione movimento consumatori contro una decina di Banche e Casse di Risparmio locali che applicavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, o, comunque, interessi anatocistici successivamente al 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell’articolo 120, comma 2, t.u.b. (Dlgs n. 385/1993), risultante dall’articolo 1, comma 629, della legge n. 147/2013.

I correntisi chiedevano la restituzione degli interessi sugli interessi maturati o il ricalcolo del saldo dei medesimi conti, con eliminazione di ogni addebito di interessi anatocistici.

Il dibattito intorno alla novella del 2013 verteva su due temi: se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell’anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall’adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi».

Per la Suprema corte basta guardare al dato letterale. Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per «la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguite nell’esercizio dell’attività bancaria, la legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Comitato per il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l’esplicito riferimento agli interessi anatocistici.

E, sempre nella versione del 2013, alla successiva lettera b) del secondo comma dell’articolo 120, si precisa che il CICR debba comunque prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Per la Suprema corte è “innegabile che tale dettato normativo sia involuto e impreciso”. “In particolare – si legge -, mal si comprende il riferimento agli «interessi periodicamente capitalizzati»: locuzione che sembra presumere l’applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi. Tuttavia, prosegue, non pare possa approdarsi a una interpretazione diversa da quella secondo cui la disposizione vieta l’applicazione in radice dell’anatocismo”.

Inoltre, prosegue la decisione, l’idea che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari in cui si dava espressamente conto dell’intendimento di «mettere la parola fine» a tale fenomeno, “attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi”.

Siamo di fronte dunque ad una anticipazione, “formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice”, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell’articolo 120, comma 2: quella introdotta dalla legge n. 49 del 2016, di conversione del Dl n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi ulteriori» e vanno «calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Una volta riconosciuto che l’articolo 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione) – prosegue la sentenza -, “deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò – va subito aggiunto – indipendentemente dall’intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare”.

“È escluso, dunque, che nel periodo successivo all’entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la l. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall’art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici”.

“D’altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all’organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi ─ rendeva di fatto superfluo l’intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d’Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato”.

In definitiva, la Suprema corte ha annunciato il seguente principio di diritto: «In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria».

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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